Aggiornamento accisa e soppressione addizionali provinciali e comunali

Con i decreti del 30 dicembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state modificate le aliquote dell’accisa sull’energia elettrica di cui all’Allegato I al Testo Unico delle Accise approvato con il D. L.vo 26/10/1995,  n.504, e successive modificazioni.

 

In una nota inviata agli addetti del settore energia, l’Ufficio delle Dogane di Ferrara informa gli utenti interessati (in particolare i produttori di energia elettrica) che, a decorrere dall’anno 2012, nelle Regioni a Statuto ordinario cessano di essere applicate le addizionali provinciali e comunali all’accisa sull’energia elettrica e corrispondentemente, viene aumentata l’accisa erariale in modo da assicurare la neutralità finanziaria ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In considerazione dell’imminente scadenza per il pagamento della rata di acconto di gennaio,  l’Agenzia delle Dogane invita a provvedere alla massima diffusione della nota fra i propri associati o clienti.

 

Nella G.U. Serie Generale n.304 del 31/12/2011 sono stati pubblicati i decreti del 30 dicembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con i quali sono state modificate le aliquote dell’accisa sull’energia elettrica di cui all’Allegato I al Testo Unico delle Accise approvato con il D. L.vo 26/10/1995, n.504, e successive modificazioni:

 

– per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, con effetto dal 01/01/2012, da euro 0,0031 ad euro 0,0121 per ogni chilowattora di energia impiegata;

 

– per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con effetto dal 01/01/2012, da euro 0,0047 ad euro 0,0227 per ogni chilowattora di energia impiegata.

 

L’Agenzia delle Dogane di Ferrara nella comunicazione inviata agli adetti del settore, in attesa di più precise disposizioni da parte della Centrale Agenzia delle Dogane, fornisce le seguenti indicazioni:

 

– a partire dall’anno 2012 non dovranno essere versate le rate di acconto relative alle addizionali provinciali e comunali. I conguagli a debito andranno versati agli enti che nel 2011 ne avevano diritto, entro il consueto termine del 16 marzo. Per le somme eventualmente versate in più del dovuto dovrà essere presentata apposita richiesta di rimborso nei confronti degli enti presso i quali detti crediti sono maturati;

 

– per l’accisa, i versamenti in acconto da effettuarsi nei mesi (gennaio e febbraio 2012) antecedenti quello di presentazione della dichiarazione di consumo (da presentare entro il mese di marzo 2012) devono riflettere l’aumento dell’aliquota stabilita nei citati decreti ministeriali del 30/12/2011, mantenendo la base imponibile con la quale sono state determinate le rate di acconto per il 2011.

 

Riteniamo che le precisazioni delll’ Ufficio delle Dogane di Ferrara si possano considerare valide a titolo indicativo per tutti gli utenti interessati nel territorio nazionale (relativamente alle sole Regioni a Statuto ordinario), anche se si consiglia come sempre di contattare le sedi provinciali dell’Agenzia delle Dogane della propria zona per eventuali chiarimenti e disposizioni specifiche.

Author: Stefano Caproni

Perito Elettrotecnico, mi occupo di progettazione di impianti elettrici, energie rinnovabili, consulenza e progettazione di impianti fotovoltaici. Profilo linkedIn

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