Gli impianti integrati innovativi (per ora) non sono soggetti a registro, il GSE ha chiarito

Risolto finalmente, con il solito ritardo, il dilemma relativo agli impianti integrati innovativi. Il decreto prevedeva accesso libero (senza registri) per gli impianti integrati con caratteristiche innovative, sino ad un tetto “cumulativo” di 50 milioni di euro. Ora la parola cumulativo, che nelle definizioni delle regole applicative significa relativo a tutti i conti energia, aveva creato molto imbarazzo tra gli addetti ai lavori, che applicando le regole e le definizioni avevano inteso come esauriti i 50 milioni di euro, e quindi anche la posibilità di poter ottenere la vantaggiosa tariffa degli impianti del titolo III. Infatti alla pagina 32 delle regole applicative, è chiarito che:

“Nel caso in cui all’impianto non vengano riconosciuti i requisiti per l’accesso alle tariffe incentivanti per “Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative” oppure siano stati raggiunti i limiti previsti per il costo indicativo annuo di 50 ML€, tale impianto potrà accedere, ove rispetti i requisiti previsti dal Decreto, alle tariffe incentivanti per “impianti fotovoltaici” di cui all’articolo 5 del Decreto stesso”.

Ora il GSE, dopo le comunicazioni non ufficiali durante conferenze e in risposta ai vari quesiti, ha chiarito la posizione in un comunicato, questa volta ufficiale,  sul portale web.

In seguito alle richieste di chiarimento pervenute dagli operatori sulla definizione di limite di “costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 MLN€” riferito agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che entrano in esercizio con il Quinto Conto Energia, il GSE precisa che:

  • per determinare il raggiungimento di tale limite di costo vanno sommati esclusivamente gli incentivi riconosciuti agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV) entrati in esercizio con il Quinto Conto Energia.  Non vanno quindi sommati gli incentivi riconosciuti agli impianti BIPV entrati in esercizio con i precedenti provvedimenti di incentivazione (Quarto Conto Energia e Terzo Conto Energia);
  • fino al raggiungimento di tale limite di costo, gli impianti BIPV che rispettano i requisiti previsti dal DM 5 luglio 2012 possono accedere direttamente alle tariffe incentivanti indicate nell’Allegato 6 del Decreto, senza l’obbligo di iscrizione al Registro;
  • nel caso in cui a un impianto non vengano riconosciuti i requisiti per l’accesso alle tariffe incentivanti per “Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative” oppure sia stato raggiunto il limite di costo indicativo annuo di 50 MLN €, tale impianto potrà accedere, laddove rispetti i requisiti previsti dal Decreto, alle tariffe incentivanti per “Impianti fotovoltaici”.
    In tal caso, se l’impianto ricade tra quelli soggetti all’obbligo di iscrizione al Registro (art. 3, comma 2 DM 5 luglio 2012), l’iscrizione al Registro diventa condizione necessaria per accedere alle tariffe incentivanti.

Author: Stefano Caproni

Perito Elettrotecnico, mi occupo di progettazione di impianti elettrici, energie rinnovabili, consulenza e progettazione di impianti fotovoltaici. Profilo linkedIn

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