Con un comunicato sul proprio portale e-distribuzione rende noto che a causa dell’emergenza Covid-19, le comunicazioni di sollecito e di eventuale sospensione delle convenzioni relative agli incentivi, oltre al distacco degli impianti di produzione non adeguati alla delibera 786/2016, saranno differite sino a 30 giorni dalla fine dell’emergenza. Sotto il testo tratto dal portare e-distribuzione.
“AlIa luce dell’emergenza sanitaria in atto, il mancato rispetto di standard di carattere contrattuale e commerciale, se derivante dalle misure di protezione sanitaria per l’emergenza COVID-19 di cui alla Delibera 59/2020 è ritenuto “causa di forza maggiore”. Pertanto anche le attività di verifiche periodiche previste dalla Deliberazione 786/2016 in questo momento sono oggettivamente non fattibili. Di conseguenza saranno differite le comunicazioni di sollecito e di sospensione degli incentivi al GSE in caso di mancato adeguamento nonché le eventuali attività di distacco degli impianti non adeguati, sino a 30 giorni successivi dalla data di dichiarazione di fine emergenza.”
A fronte della proroga degli adempimenti relativi all’adeguamento dei SPI di impianti fotovoltaici (del 786) ho ugualmente ricevuto la comunicazione da parte di e-distribuzione del mancato adeguamento con il vincolo, nell’arco di un mese, ad ottemperare alla verifica. Se la comunicazione inoltrata da enel il 15 Aprile e presa fisicamente a mezzo A/R solo il 28 Aprile non capisco quale sia la data ultima per adeguarsi.
Credo che si possa ragionevolmente pensare che, valutando la fine dell’emergenza a inizio giugno, non dovrebbero partire comunicazione da e-distribuzione al GSE sino a fine giugno.
Secondo me hai tempo si a fine giugno.
è rientrato tutto nella normalità vero? Nel senso che non viene svolta la verifica entro il 30 gg il distributore comunica l’inadempienza al GSE. Corretto?
L’attività di inoltro delle comunicazioni è ripresa.
Dubito che il distributore e il GSE siano così solerti da inviare comunicazioni e sospendere incentivi nel mese di agosto alla scadenza o comunque alla scdenza dei 30 giorni.
In ogni caso tecnicamente è come dici. 30 giorni e se non mandi la comunicazione di avvenuta verifica comunicano inadempienza al GSE
Buongiorno,
una domanda : per gli impinti che non hanno interfaccia esterna , doveva essere fatta una verifica annuale mi sembra , da riportare su un registro , ma viene fatta, viene chiesta , chi la dovrebbe fare ?
grazie
In realtà la Norma CEI 0-21 parla solo di verifica strumentale in campo ogni 5 anni.
Solo la norma CEI 0-16, per le SPI in media tensione, prescrive la verifica annuale a vista da annotare in apposito registro, o meglio scheda di manutenzione annuale.
Non so per quale motivo si sia diffusa questa informazione che sia necessario eseguire autotest annuale (o meglio posso immaginare che l’abbia diffusa chi ha interesse a spillare qualche euro ai produttori, la cui maggioranza non credo sia in grado di eseguire autotest dell’inverter).
L’autotest annuale è solo consigliato dal CEI, tra l’altro in una FAQ, quindi non mi preoccuperei più di tanto, se volevano renderlo obbligatorio lo scrivevano nella norma.
Riporto sotto parte del testo della FAQ:
“……..Ai titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT di potenza fino a 11,08 Kw, o comunque privi di SPI esterno, dotati di SPI integrato con autotest, in attesa della introduzione della obbligatorietà della verifica periodica, si consiglia di eseguire l’autotest sul SPI periodicamente (ad esempio annualmente) e riportare il risultato su apposito registro, senza inviare i risultati al Distributore…….”
Grazie Stefano della precisazione , io ho due impianti da 3kW del 2010 e da 20kW del 2011, senza esterna ,
essendo in zona rurale con tensioni che in produzione superano i 255V , guardo se mi riesce, di portare gli inverter a fine vita anche se dovessero essere riparati, per evitare di dover rifare il 20kW con SPI esterna e trovarmi poi a bloccarsi 20 volte al giorno per superamento 253V.
ciao
Capisco