Ricordiamo a tutti gli addetti del settore Energie Rinnovabili che si occupano di fotovoltaico, che il IV Conto Energia, come da prescrizioni del DL 28/2011, ribadisce che dopo 1 anno dalla data di entrata in vigore (28/03/2011) del decreto 28/2011 (quindi dal 28 marzo 2012), tutti gli impianti che entrino in esercizio devono essere realizzati con moduli fotovoltaici garantiti per almeno dieci anni contro il difetto di fabbricazione:
Art. 11 comma 5 del IV Conto Energia
“Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell’allegato 2, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione”.
Chi avesse quindi in casa pannelli con garanzia inferiore dovrà installarli su impianti che entrino in esercizio non oltre il 28 marzo 2012, perchè in caso contrario l’impianto non potrà accedere agli incentivi previsti dal IV Conto Energia.
Ricordiamo che la data di entrata in esercizio, secondo quanto indicato nel IV ContoEnergia, è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
c1) l’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
c2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
c3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti;
In sintesi ad allacciamento Enel realizzato.