Delibera 361/2023/R/EEL: semplificazioni al TICA e addio al contatore di produzione

Con la Delibera 361/2023/R/EEL l’autorità di regolazione per l’energia reti ambiente ha introdotto le prime modifiche al TICA (Testo Integrato per le Connessioni Attive).

In particolare vi sono importanti novità, relativamente alla connessione degli impianti di produzione di potenza sino a 20kW,  che semplificheranno notevolmente l’iter di connessione suddetto oltre ad alcune modifiche alla parte dedicata agli indennizzi automatici.

L’aggiunta del comma 10.4 all’articolo 10 riguarda il contatore di produzione. Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
– non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli
adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
– accedono al Mercato elettrico come unica UP;
– non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
– non condividono il punto di connessione con altre UP,
non è necessaria l’installazione del misuratore  dell’energia elettrica prodotta.

Rimane ovviamente la necessità di installazione del contatore di produzione nel caso di potenziamenti di impianti incentivati per i quali si rende necessaria la misura separata dell’energia prodotta dalla sezione incentivata

Non essendo più necessaria la posa del contatore di produzione, la delibera prevede la possibilità per il distributore di rete di allacciare gli impianti che hanno i requisiti sopra elencati senza necessità di sopraluogo, e di sostituire le verifiche in loco (e la redazione del relativo verbale di attivazione) con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione ovvero il produttore dichiara la conformità dell’impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI, alla normativa vigente,
nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di  connessione.

Una serie di semplificazioni non da poco che saranno di certo accolte con entusiasmo da tutti gli addetti ai lavori. In effetti, la necessità di installare il contatore di produzione negli impianti che non necessitano della misura separata dell’energia a fini della contabilizzazione dell’energia prodotta incentivata, sembrava del tutto superflua

Author: Stefano Caproni

Perito Elettrotecnico, mi occupo di progettazione di impianti elettrici, energie rinnovabili, consulenza e progettazione di impianti fotovoltaici. Profilo linkedIn

69 commenti a “Delibera 361/2023/R/EEL: semplificazioni al TICA e addio al contatore di produzione

    1. La delibera è uscita ed è operativa, e-distribuzione è un po’ lenta a recepire queste modifiche.
      Quindi:
      la delibera è operativa, SI.
      E-distribuzione l’ha recepita e inizierà a non montare i contatori ? Boh………

  1. Buongiorno, questo vuol dire che se ho domande di connessione in corso per impianti che rispettano tutti i requisiti, una volta validato il Regolamento di Esercizio posso già accendere l’impianto senza problemi o i tecnici del Distributore competente devono comunque fare un’uscita?

    1. L’impianto va acceso o quando il distributore installa il contatore di produzione, per gli impianti che ancora ne prevedono l’installazione, ovvero gli impianti con iter di connessione già avviato, oppure quando il distributore manderà i verbali di allaccio che credo ci saranno comunque, probabilmente non saranno verbali di allaccio con riferimento al contatore di produzione, ma una sorta di attivazione virtuale con liberatoria all’allaccio.
      Però ancora nessuno ci è arrivato, quindi attendiamo qualche settimana che il tutto vada a regime

  2. In riferimento a questa semplificazione (Del 361/23) per gli impianti che accedono a RID sotto i 20 KW si può fare la dichiarazione sostitutiva ? Lo chiedo perchè firmando tale dichiarazione si dichiara di non accede agli incentivi erogati da GSE che richiedono la misurazione dell’energia prodotta.

      1. Sig. Stefano nel sottoscrivere il RID, il GSE chiede le matricole dei contatori produzione e scambio.
        Questo è anche indicato nelle “Disposizine tecniche di funzionamento” rilasciate dal GSE al p.to
        “4.3. Cessione in rete dell’energia elettrica (impianti di potenza attiva nominale ≤ 20kW)”

        Verrà modificato anche il portale del GSE per il servizio RID?

  3. Per aggiungere un nuovo impianto parallelo ad uno in secondo conto energia (già dotato di contatore produzione) non serve quindi un secondo contatore di produzione?

    1. Da quanto leggo direi di no, pare che le condizioni siano tutte soddisfatte, sempre che sia un’unica unità produttiva.
      Ad esempio se impianto incentivato con SSP si aggiunge una sezione in 110 super bonus con RID allora serve (2 unità produttive)

      1. Buongiorno Stefano.
        Esiste però un conto energia, il quarto se non erro, che incentiva l’energia prodotta e non autoconsumata, immessa in rete. Nel caso di un potenziamento di un impianto (piuttosto raro) che beneficia di tale forma incentivante, ritengo necessario un ulteriore M2 per poter calcolare in proporzione la quota parte dell’energia immessa da incentivare.

  4. Alcuni aggiornamenti e note.
    E-distribuzione areale del Piemonte pare che non monterà più il contatore di produzione per le pratiche dal 1° ottobre.
    Attualmente fa compilare la DSAN solo per ridurre tempi di allaccio.

    Una nota, il contatore di produzione già tolto in passato, era stato poi rimesso perchè altrimenti a livello statistico non era possibile trasmettere i dati in Europa per la produzione da rinnovabile. Togliendo questo contatore si perderà nuovamente traccia dell’energia prodotto effettiva, avendo poi solo la quota scambiata. Così come la capacità di conoscere l’effettivo consumo dell’abitazione.

  5. In riferimento a questa semplificazione (Del 361/23) per gli impianti che accedono a SSP sotto i 20 KW si può fare la dichiarazione sostitutiva ? Lo chiedo perchè firmando tale dichiarazione si dichiara di non accede agli incentivi erogati da GSE che richiedono la misurazione dell’energia prodotta.

  6. Ma questa dichiarazione sostitutiva, già presente su portale ENEL, come si invia ? Non mi pare che ancora il portale e-distribuzione sia aggiornato per l’invio di suddetta dichiarazione.

      1. Quindi se ho capito bene, si farà la richiesta di avvio iter semplificato con Modello Unico Parte I e successivamente la fine lavori con l’invio della dichiarazione al posto del Modello Unico Parte II e relativi allegati ?

          1. Capito. Quindi non si dovrà più compilare l’Allegato E sui rischi specifici legati all’intervento di installazione del gruppo di misura. Comunque ho visto che il portale di e-distribuzione sarà in manutenzione nei prossimi giorni, crede sia per aggiornarlo alle ultime direttive ?
            Grazie sempre per la cortesia

            1. oggi sto inserendo il fine lavori e già la Dichiarazione sostitutiva atto notorio art.10.10ter del TICA è fra gli allegati obbligatori

              1. Solo se nella categoria “Fine Opere” del fine lavori, sotto “Nel caso in cui abbiate già effettuato i lavori di predisposizione per il misuratore M2 e vogliate richiedere l’installazione dello stesso, selezionate No.” viene selezionato SI.
                Se viene selezionato NO gli allegati rimangono gli stessi. Per cui verrà installato il contatore di misura.

  7. Scusate, ma nella dichiarazione uno dei punti fa riferimento alle UP; ma ciò non va in contrasto con il limite delle UPNR fino ai 10 MW ?

    1. Nella dichiarazione si richiede semplicemente di dichiarare che non ci sono più unità produttive. Ad esempio una sezione incentivata e una sezione in ritiro dedicato superbonus. Perché in quel caso il contatore di produzione non può essere omesso

  8. Buongiorno,

    sono a conoscenza delle modifiche apportate in questi giorni al portale ENEL riguardati la dichiarazione sostitutiva, ma sinceramente mi sembra strano che si possa già procedere all’eliminazione del contatore senza delle rinnovate “Regole Tecniche” del GSE. Se ad esempio ho un sistema di accumulo lato “post produzione”, come faccio ad identificarlo come tale se il contatore di produzione non viene più installato? Su portale ENEL e Terna tale dicitura (lato produzione / lato post produzione) è ancora presente.
    Inoltre io non sarei così certo che un cntratto di RID con Prezzi Minimi Garantiti non sia configurabile come “incentivo GSE”. Lo stesso Scambio sul Posto è vero che è considerato “contributo”, ma sulla parte di scambio con la rete. Poi ci sono anche le eccedenze.
    Se qualcuno può chiarire questi miei dubbi, ne sarei grato.

    1. Il contatore di produzione si elimina come da dichiarazione sostitutiva, se l’impianto non gode di incentivi in conto energia. Se non ci sono incentivi in conto energia al GSE interessa poco misurare l’energia prodotta dall’impianto. Gli interessa misurare quella che viene immessa in rete, sia nel caso di contratto di scambio sul posto che di ritiro dedicato. Il ritiro dedicato può essere considerato una sorta di incentivo, ma in realtà anche in questo caso al GSE interessa poco l’energia prodotta.
      Diverso, come giustamente hai detto nel caso di tariffa onnicomprensiva, ma in quel caso parliamo di conta energia e quindi, come da dichiarazione sostitutiva. Il contatore di produzione credo vada installato.

  9. Buongiorno Perito,
    quando richiedo un’Istanza GSE per un Ritiro Dedicato (senza incentivi), il portale impone sempre di compilare i campi nei quali si scrive il Numero di Matricola del nuovo contatore di Immissione e quello nuovo di Produzione. Se non viene installato un contatore per l’energia prodotta, rimango in dubbio sul fatto che il GSE poi accetti la richiesta di Istanza (o in fase di compilazione dell’Istanza si blocca sulla schermata nella quale vengono richiesti i numeri di Matricola, se non dati, non si può proseguire con l’inoltro della domanda).
    Probabilmente è una fase nella quale tutti i portali interessati stanno ancora facendo modifiche in merito per allinearsi.
    Grazie in anticipo.

    1. In questa fase come solito, i portali saranno in confusione, come dici giustamente.
      Ci vorrà un po’ per sistemare. Io cerco di fare le domande in iter semplificato, così se la sbrigano loro.

  10. Buongiorno.
    Vorrei condividere una riflessione sulla semplificazione introdotta dalla delibera 361. Intanto che la semplificazione è sostanzialmente a favore del Distributore: per il produttore il vantaggio della riduzione dei tempi è tutta da verificare. Per contro viene richiesto al richiedente (che spesso non coincide col produttore) di dichiarare sotto la propria personale responsabilità che che “(…) l’impianto di produzione sopra identificato è conforme alle Norme tecniche del CEI e alla normativa vigente”. La richiesta di una simile assunzione di responsabilità è a mio avviso non corretta: il richiedente potrebbe non avere le competenze tecniche per dichiarare quanto sopra e se le competenze ci sono si tratta a tutti gli effetti di un collaudo tecnico che andrebbe supportato con verifiche e misure. La conformità dell’impianto di produzione è dichiarata dall’installatore con la DICO e dunque tale documento andrebbe eventualmente richiesto dal Distributore. Se necessario, poiché non mi risulta che prima della delibera il personale del Distributore verificasse e dichiarasse conforme l’impianto prima dell’attivazione. Grazie a chi vorrà offrire il proprio punto di vista.

    1. Per quanto riguarda la domanda di connessione, il richiedente è sempre il produttore, direttamente o tramite mandato.
      In effetti lui firma la parte del regolamento relativa alle clausole generali e alle prescrizioni varie relative al rapporto tra produttore e distributore.
      Firma inoltre la parte tecnica per presa visione.
      Sulla dichiarazione sostitutiva sono d’accordo con te, non ha senso.
      Il richiedente è sempre il produttore, direttamente o tramite mandato, quindi secondo me non ha alcun titolo per dichiarare che l’impianto è conforme alle norme tecniche.
      Per quello dovrebbe bastare la DICO dell’installatore, documento già obbligatorio da allegare alla fine lavori.

      1. Il distributore, nel richiedere l’invio della dichiarazione sostitutiva ci specifica che la stessa deve essere firmata dal richiedente, che nel caso di mandato con rappresentanza è persona diversa dal produttore. Noi operiamo sempre con mandato: in questo caso io sono un tecnico ma potrei benissimo essere un ragioniere. Ho forzato la mano e non ho caricato la dichiarazione, evidenziando le mie perplessità: l’impianto è stato ugualmente attivato (mi riferiscono con qualche lamentela del tecnico attivatore) …. stiamo a vedere…

    2. Sono d’accordo con te. Per adesso vedo solo un documento in più da compilare dove vengono ripetute le stesse cose. Il dichiarante che si assume la responsabilità è di certo una questione spinosa. Staremo a vedere

  11. Buongiorno, a chi spetta firmare questa autodichiarazione? al produttore o a chi sta compilando la pratica come mandatario con rappresentanza cioè un tecnico abilitato?
    grazie

    1. Il mandatario è il produttore, quindi la deve firmare il produttore se fa lui domanda di connessione o il mandatario (che di fatto è il produttore).
      Non è necessario che il richiedente sia un tecnico abilitato, anche perché il TICA scrive che il richiedente è colui che intende realizzare ed esercire l’impianto di produzione, quidni come detto sempre il titolare del putno di connessione, deve essere tecnico abilitato chi firma la parte tecnica del regolamento di esercizio.
      In ogni caso a mio avviso non ha alcun senso che la dichiarazione sostitutiva la firmi il richiedente (che è sempre il produttore, direttamente o tramite mandato) e che non ha alcuna competenza per dichiarare una cosa del genere.

      1. Fotovoltaico installato a settembre 2023 ,10kw trifase,con contatore di produzione m2, posso chiederne la rimozione?

  12. Rispondo a Stefano Caproni: non sempre il mandatario è il produttore, cioè il mandatario e colui il quale
    il mandante lo delega e quindi il mandatario è responsabile dei dati tecnici che introduce nella domanda di connessione e dell’ Iter quale è stato delegato. Il regolamento di esercizio lo firma sia il mandatario che il tecnico qualificato. Il tecnico qualificato è il responsabile dell’impresa che esercita il lavoro di installazione
    dell’impianto. Fino a 6 kW la figura responsabile è l’impresa oltre i 6 kW è il professionista iscritto al proprio ordine.

    1. Ci sono un po’ di inesattezze in quello che scrivi.
      Il richiedente è sempre il produttore, che può presentare la domanda tramite un mandatario.
      Basta leggere il mandato in vari punti:
      “……il sottoscritto mandante dichiara di essere a conoscenza che ogni atto e azione compiuta dal mandatario nell’ambito dell’iter di connessione alla rete elettrica tramite Portale, sarà inteso da e-distribuzione S.p.A. come eseguito direttamente a nome e nell’interesse del mandante….”
      Quindi il mandatario agisce per conto del richiedente, è come se fosse il richiedente.
      Il tecnico qualificato può essere chiunque ne abbia titolo, gli allegati tecnici li può firmare un soggetto terzo, non necessariamente il responsabile tecnico dell’azienda che ha installato l’impianto o il progettista dell’impianto.
      Sui limiti di chi firma (fino a 6kW il responsabile tecnico, oltre il professionista iscritto all’albo) non ci piove.

      1. Ma io non ho capito una cosa, se ho un piccolo impianto in superbonus, è riconosciuto come incentivo? E comunque una domanda Ancor più importante… è obbligatoria questa cosa? Uno può andare aventi come al solito, avendo alla fine due contatori?

        1. Non ho capito bene le domande ma provo a rispondere. Non ci sono incentivi per i piccoli impianti in superbonus. Si beneficia dell’autoconsumo e si vende l’energia in esubero. Gli impianti fotovoltaici eseguiti in regime di superbonus sono obbligati a vendere energia al GSE. La stessa viene pagata al prezzo medio di mercato

          1. Gentile Stefano, in merito a ciò (impianto connesso a Superbonus 110%) è corretto allora selezionare “SI” nella sezione “Fine Opere” ovvero che NON si accede agli incentivi erogati da GSE che richiedono la misurazione dell’energia prodotta (oltre alle altre condizioni menzionate) ?
            Pertanto, non si necessita dell’ installazione del misuratore. E’ Corretto?

            La ringrazio.

  13. Sono d’accordo anch’io che non ha senso far firmare questa dichiarazione al produttore, è una chiara deresponsabilizzazione a favore dell’ente distributore.
    Mi sono interrogato anche io su chi debba firmare questa dichiarazione e sui profili di responsabilità, perché si dichiara che l’impianto è conforme alle norme CEI. Mi sono dato questa risposta:
    – io sono un tecnico (ma potrei anche non esserlo) e come recita il mandato sopra citato, firmo tutto a nome del produttore: quindi ogni responsabilità è sua, così come vale per tutti i documenti che firmiamo sul portale
    – Quidi, come si è detto, il produttore che fa un altro mestiere, con questa dichiarazione si assume la responsabilità di dire che l’impianto è conforme alle norme, ma se noi abbiamo in mano la Dico dell’installatore, questa dichiarazione si può fare ” a cuor leggero” a mio avviso.

    Vorrei ringraziare Stefano per il suo prezioso contributo, che in questi anni mi ha aiutato a districarmi nei meandri di una burocrazia assurda e autoreferenziata.

    1. Ciao Alessandro
      Concordo con te. In pratica firma tutto il produttore, o il mandatario che ne fa le veci, ed è anche corretto in quanto la prima parte del regolamento di esercizio riguarda i rapporti tra produttore e distributore. L’allegato A del regolamento di esercizio viene invece firmato dal responsabile tecnico di azienda o dal professionista, è li che si fanno le dichiarazioni relative alle norme e alla conformità impianto. La parte tecnica la firma anche il produttore per presa visione.
      Sul fatto che la firma della dichiarazione sostitutiva fatta dal produttore non abbia alcun valore siamo d’accordissimo.
      Secondo me la deve firmare appunto o il responsabile tecnico di azienda, o il progettista impianto se con obbligo di progetto del professionista.
      Poi la può firmare anche chi fa la domanda di connessione se ne ha titolo, va a vedere e se è tutto a posto perché non la può firmare ?
      Come hai scritto, spesso chi fa la domanda di connessione non ha alcun nesso con il produttore o con il progettista, e a volte nemmeno le competenze per firmare quei documenti.
      Ma la cosa che mi lascia perplesso è che sino ad ora il verbale di verifica del distributore era solo un esame a vista (ho visto che c’è quello e ho visto che c’è questo) e andava tutto bene. Ora invece di far firmare una cosa simile, si chiede di firmare a chi non ne ha titolo addirittura una dichiarazione sostitutiva dove si dichiara la conformità alle norme tecniche.
      Perché ? La conformità alle norme tecniche è già indicata nella DICO impianto e nella dichiarazione dell’allegato A dove sono indicate le apparecchiature installate.

  14. Buonasera nel condividere che, purtroppo, ci sono molti tecnici autoreferenziati e burocrati , vorrei
    sottoporle il mio caso , ho un impianto fv da 3 kw con il suo inverter dedicato incentivato poi , con il 110 %
    ho aggiunto pompa di calore ibrida e pannelli fv per altri 6 kw con inveter huawei da 6 kw e accumolo da 10 kw , devo passare alla trifase ? perche’ il mio tecnico mandatario ha fatto la domanda di connessione per il nuovo contatore a 380v.
    La ringrazio e le faccio i complimenti per chiarezza e disponibilita
    enzo

    1. Le forniture sono monofase sino a 6 kilowatt e trifase oltre i 6 kW.
      Secondo normativa il distributore ha facoltà di concedere la fornitura monofase sino a 10 kilowatt.
      Opzione rarissima e quasi mai concessa.
      Quindi confermo che con un impianto di produzione di 9 kW occorre passare alla fornitura trifase.
      In quel caso io avrei messo un inverter trifase per l’ampliamento dell’impianto.

      1. Mi è capitato di inviare richieste di connessioni per impianti da 9 kw (somma potenze nominali inverter) su fornitura passiva monofase da 6 kw e sono andate a buon fine. Il costo per capire se è fattibile è minimo, quindi se l’impiantistica elettrica interna è un pò difficoltosa da modificare, un tentativo lo faccio sempre.

        Complimenti per il tuo lavoro sempre preciso

  15. Un distributori di rete ha rigettato la mia pratica di connessione “senza contatore prodotta M2”.
    L’impianto gode del superbonus ed il distributore sostiene che il GSE non ha ancora chiarito se (nei casi di superbonus appunto) si può omettere il contatore M2.
    Ha ragione ?

    1. Se è un impianto nuovo con una sola sezione (senza altre sezioni incentivate) non vedo cosa debba chiarire il GSE.
      Però sono quei casi in cui è inutile discutere, meglio non perdere tempo, aggiungere il contatore nello schema e procedere

      1. La cosa da chiarire è questa, dicono:
        il GSE a breve potrebbe richiedere la misura della prodotta per tutti gli impianti che hanno un ACCUMULO

        1. Nel caso in cui si è usufruito soltanto dello sconto in fattura del 50% si rientra nella nuova semplificazione?
          Dal momento che Enel attiva il contatore in modalità “bidirezionale” chi mi paga l’energia immessa in rete dal mio impianto?
          Tra l’altro avendo un accumulatore l’energia ceduta sarà relativamente bassa… Con quale criterio potrò fidarmi da quanto “letto” dal contatore Enel?? Ultimo dubbio…. Avendo come fornitore non Enel ma “Duferco” il conto dell’energia immessa mi arriva da Enel? Da GSE? O direttamente da Duferco?

          1. Il tipo di detrazione non ha alcun nesso con la semplificazione che permette di evitare l’installazione del contatore di produzione.
            In ogni caso tale semplificazione lo è solo per il distributore che non esce ad installare il contatore, al produttore o cliente finale non cambia nulla, viene allacciato indipendentemente che il distributore esca o meno e installo o meno il contatore di produzione.
            L’energia immessa in rete la paga il GSE
            Il contatore del distributore è uno strumento MID certificato, non vedo perché non dovrebbe fidarsi.
            Come scritto sopra l’energia immessa in rete la paga il GSE, chi le fornisce il servizio di vendita non ha alcuna rilevanza.

  16. Sembra che Da giugno di questo anno ecomunque da gennaio 2024 non si accede più alla convenzione Gse “scambio sul posto “ma si passa al servizio “Ritiro dedicato ” quindi non serve più sapere la produzione totale di energia e quindi dovrebbe venir meno l’installazione del contatore energia prodotta..almeno per questo tipo di servizio.. io penso il motivo sia questo

  17. Buongiorno, è possibile far rimuovere un contatore M2 già installato (impianto connesso di recente) per evitare il pagamento delle 19 euro annuali? Con quali costi? Come si effettua la richiesta? grazie

  18. Buonasera sig. Stefano, ho un impianto incentivato 2,88 KW ( 4°conto energia 2012 ) . Ho deciso di aggiungere un impianto nuovo non incentivato nella stessa abitazione da 3 KW con accumulo .Mi sa dire se in questo caso ho c’è l’obbligo del secondo contatore di produzione.? Mi stanno facendo in questo periodo domanda per la connessione . Grazie

  19. Visto le sue aconoscenze vorrei chiederle se le batterie di un accumulo fotovoltaico debbano avere la CEI 0-21, perchè c’è chi asserisce questo. Che io sappia la necessita solo l’inverter. Per esempio le BYD HVS&HVM hanno solo le seguenti certificazioni dal loro sito: CE, IEC62619, IEC62040, MSDS, UN38.3 test summary, VDE2510-50. Ma non so che certificazioni chiede la norma sugli accumuli e se da quel punto di vista ne tenga conto.

    1. Le batterie non hanno certificazione CEI 0-21 in quanto come elementi singoli non sono certificabili.
      Lo sono in accoppiamento ad un inverter, quindi la certificazione comprende la coppia inverter-batteria.
      Nelle certificazioni CEI 0-21 degli inverter ibridi sono elencate le batterie abbinabili e quindi certificate insieme all’inverter

  20. Qui si parla sempre di nuove installazioni, ma chi ha già il contatore installato e adesso vuole dismetterlo – nel mio caso è stato installato nel novembre 2022 su richiesta dell’azienda che ha realizzato l’impianto fotovoltaico- cosa deve fare?
    Qualcuno sa darmi una risposta?
    Grazie

  21. Da quanto si legge sul documento GSE “REGOLE TECNICHE PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL
    SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE” sembra di capire che. in caso di RID con Prezzi Minimi Garantiti” aggiungendo un sistema di accumulo AC su FTV già allacciato con contatore M2, vi sia la necessità di misurare l’energia scambiata con l’accumulo.
    Sembra specificare che qualora il FTV non abbia invece l’M2 diventi necessario aggiungere anche quello.

    Sinceramente mi appare come una cosa piuttosto bizzarra, considerando che il RID (prezzi minimi o prezzi orari) dovrebbe valutare solo l’energia immessa, quindi fatico a capire il senso di tale richiesta.
    Tanto più che allacciando oggi un impianto con FTV ibrido e quindi batterie lato CC il contatore non viene richiesto.

    In prima battuta avrei pensato ad un disallineamento del documento GSE rispetto alla più recete Delibera 361/2023/R/EEL, però essendo che la necessità o meno di M2 e M3 e legata alle modalità di misura dell’energia in funzione del tipo di convenzione con il GSE, mi rimane il dubbio.

    Quindi per riassumere la domanda è: integrando un sistema di accumulo AC su un impianto già allacciato (con o senza M2) e regime di prezzi minimi garantiti, si deve contabilizzare lo scambio con la batteria?
    Se sì, necessariamente con un contatore M3 oppure vale anche portandola lato produzione (rispetto all’M2)?

  22. Buongiorno Stefano, nel caso di rifacimento impianto fotovoltaico connesso in rete, no conto energia,
    in cui tutti i moduli vengono sostituiti come pure inverter con installazione sistema di accumulo, quale pratica di connessione col distributore?

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