Con la Delibera 361/2023/R/EEL l’autorità di regolazione per l’energia reti ambiente ha introdotto le prime modifiche al TICA (Testo Integrato per le Connessioni Attive).
In particolare vi sono importanti novità, relativamente alla connessione degli impianti di produzione di potenza sino a 20kW, che semplificheranno notevolmente l’iter di connessione suddetto oltre ad alcune modifiche alla parte dedicata agli indennizzi automatici.
L’aggiunta del comma 10.4 all’articolo 10 riguarda il contatore di produzione. Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
– non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli
adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
– accedono al Mercato elettrico come unica UP;
– non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
– non condividono il punto di connessione con altre UP,
non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta.
Rimane ovviamente la necessità di installazione del contatore di produzione nel caso di potenziamenti di impianti incentivati per i quali si rende necessaria la misura separata dell’energia prodotta dalla sezione incentivata
Non essendo più necessaria la posa del contatore di produzione, la delibera prevede la possibilità per il distributore di rete di allacciare gli impianti che hanno i requisiti sopra elencati senza necessità di sopraluogo, e di sostituire le verifiche in loco (e la redazione del relativo verbale di attivazione) con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione ovvero il produttore dichiara la conformità dell’impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI, alla normativa vigente,
nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione.
Una serie di semplificazioni non da poco che saranno di certo accolte con entusiasmo da tutti gli addetti ai lavori. In effetti, la necessità di installare il contatore di produzione negli impianti che non necessitano della misura separata dell’energia a fini della contabilizzazione dell’energia prodotta incentivata, sembrava del tutto superflua
Dalla lettura dell’articolo non si capisce quando entra in vigore questa modalità. (intendo la data)
La delibera è uscita ed è operativa, e-distribuzione è un po’ lenta a recepire queste modifiche.
Quindi:
la delibera è operativa, SI.
E-distribuzione l’ha recepita e inizierà a non montare i contatori ? Boh………
Già sul sito E-Distribuzione è presente il modulo di autodichiarazione
Confermo.
Pare che si possa procedere senza contatore di produzione dal 4 settembre
Buongiorno, questo vuol dire che se ho domande di connessione in corso per impianti che rispettano tutti i requisiti, una volta validato il Regolamento di Esercizio posso già accendere l’impianto senza problemi o i tecnici del Distributore competente devono comunque fare un’uscita?
L’impianto va acceso o quando il distributore installa il contatore di produzione, per gli impianti che ancora ne prevedono l’installazione, ovvero gli impianti con iter di connessione già avviato, oppure quando il distributore manderà i verbali di allaccio che credo ci saranno comunque, probabilmente non saranno verbali di allaccio con riferimento al contatore di produzione, ma una sorta di attivazione virtuale con liberatoria all’allaccio.
Però ancora nessuno ci è arrivato, quindi attendiamo qualche settimana che il tutto vada a regime
In riferimento a questa semplificazione (Del 361/23) per gli impianti che accedono a RID sotto i 20 KW si può fare la dichiarazione sostitutiva ? Lo chiedo perchè firmando tale dichiarazione si dichiara di non accede agli incentivi erogati da GSE che richiedono la misurazione dell’energia prodotta.
Il ritiro dedicato non è un incentivo, la misura dell’energia prodotta non è rilevante, quindi la risposta è si.
Per aggiungere un nuovo impianto parallelo ad uno in secondo conto energia (già dotato di contatore produzione) non serve quindi un secondo contatore di produzione?
Da quanto leggo direi di no, pare che le condizioni siano tutte soddisfatte, sempre che sia un’unica unità produttiva.
Ad esempio se impianto incentivato con SSP si aggiunge una sezione in 110 super bonus con RID allora serve (2 unità produttive)
Alcuni aggiornamenti e note.
E-distribuzione areale del Piemonte pare che non monterà più il contatore di produzione per le pratiche dal 1° ottobre.
Attualmente fa compilare la DSAN solo per ridurre tempi di allaccio.
Una nota, il contatore di produzione già tolto in passato, era stato poi rimesso perchè altrimenti a livello statistico non era possibile trasmettere i dati in Europa per la produzione da rinnovabile. Togliendo questo contatore si perderà nuovamente traccia dell’energia prodotto effettiva, avendo poi solo la quota scambiata. Così come la capacità di conoscere l’effettivo consumo dell’abitazione.
In riferimento a questa semplificazione (Del 361/23) per gli impianti che accedono a SSP sotto i 20 KW si può fare la dichiarazione sostitutiva ? Lo chiedo perchè firmando tale dichiarazione si dichiara di non accede agli incentivi erogati da GSE che richiedono la misurazione dell’energia prodotta.
Lo scambio sul posto non è un incentivo e non richiede la misura dell’energia prodotta
Ma questa dichiarazione sostitutiva, già presente su portale ENEL, come si invia ? Non mi pare che ancora il portale e-distribuzione sia aggiornato per l’invio di suddetta dichiarazione.
Nel menù “altre comunicazioni’
Quindi se ho capito bene, si farà la richiesta di avvio iter semplificato con Modello Unico Parte I e successivamente la fine lavori con l’invio della dichiarazione al posto del Modello Unico Parte II e relativi allegati ?
No. La fine lavori si fa lo stesso con tutto il regolamento di esercizio. La dichiarazione sostitutiva serve al distributore per evitare l’uscita per la verifica
Capito. Quindi non si dovrà più compilare l’Allegato E sui rischi specifici legati all’intervento di installazione del gruppo di misura. Comunque ho visto che il portale di e-distribuzione sarà in manutenzione nei prossimi giorni, crede sia per aggiornarlo alle ultime direttive ?
Grazie sempre per la cortesia
oggi sto inserendo il fine lavori e già la Dichiarazione sostitutiva atto notorio art.10.10ter del TICA è fra gli allegati obbligatori
Ottimo
Solo se nella categoria “Fine Opere” del fine lavori, sotto “Nel caso in cui abbiate già effettuato i lavori di predisposizione per il misuratore M2 e vogliate richiedere l’installazione dello stesso, selezionate No.” viene selezionato SI.
Se viene selezionato NO gli allegati rimangono gli stessi. Per cui verrà installato il contatore di misura.
Scusate, ma nella dichiarazione uno dei punti fa riferimento alle UP; ma ciò non va in contrasto con il limite delle UPNR fino ai 10 MW ?
Nella dichiarazione si richiede semplicemente di dichiarare che non ci sono più unità produttive. Ad esempio una sezione incentivata e una sezione in ritiro dedicato superbonus. Perché in quel caso il contatore di produzione non può essere omesso
Buongiorno,
sono a conoscenza delle modifiche apportate in questi giorni al portale ENEL riguardati la dichiarazione sostitutiva, ma sinceramente mi sembra strano che si possa già procedere all’eliminazione del contatore senza delle rinnovate “Regole Tecniche” del GSE. Se ad esempio ho un sistema di accumulo lato “post produzione”, come faccio ad identificarlo come tale se il contatore di produzione non viene più installato? Su portale ENEL e Terna tale dicitura (lato produzione / lato post produzione) è ancora presente.
Inoltre io non sarei così certo che un cntratto di RID con Prezzi Minimi Garantiti non sia configurabile come “incentivo GSE”. Lo stesso Scambio sul Posto è vero che è considerato “contributo”, ma sulla parte di scambio con la rete. Poi ci sono anche le eccedenze.
Se qualcuno può chiarire questi miei dubbi, ne sarei grato.
Il contatore di produzione si elimina come da dichiarazione sostitutiva, se l’impianto non gode di incentivi in conto energia. Se non ci sono incentivi in conto energia al GSE interessa poco misurare l’energia prodotta dall’impianto. Gli interessa misurare quella che viene immessa in rete, sia nel caso di contratto di scambio sul posto che di ritiro dedicato. Il ritiro dedicato può essere considerato una sorta di incentivo, ma in realtà anche in questo caso al GSE interessa poco l’energia prodotta.
Diverso, come giustamente hai detto nel caso di tariffa onnicomprensiva, ma in quel caso parliamo di conta energia e quindi, come da dichiarazione sostitutiva. Il contatore di produzione credo vada installato.
Buongiorno Perito,
quando richiedo un’Istanza GSE per un Ritiro Dedicato (senza incentivi), il portale impone sempre di compilare i campi nei quali si scrive il Numero di Matricola del nuovo contatore di Immissione e quello nuovo di Produzione. Se non viene installato un contatore per l’energia prodotta, rimango in dubbio sul fatto che il GSE poi accetti la richiesta di Istanza (o in fase di compilazione dell’Istanza si blocca sulla schermata nella quale vengono richiesti i numeri di Matricola, se non dati, non si può proseguire con l’inoltro della domanda).
Probabilmente è una fase nella quale tutti i portali interessati stanno ancora facendo modifiche in merito per allinearsi.
Grazie in anticipo.
In questa fase come solito, i portali saranno in confusione, come dici giustamente.
Ci vorrà un po’ per sistemare. Io cerco di fare le domande in iter semplificato, così se la sbrigano loro.
Buongiorno.
Vorrei condividere una riflessione sulla semplificazione introdotta dalla delibera 361. Intanto che la semplificazione è sostanzialmente a favore del Distributore: per il produttore il vantaggio della riduzione dei tempi è tutta da verificare. Per contro viene richiesto al richiedente (che spesso non coincide col produttore) di dichiarare sotto la propria personale responsabilità che che “(…) l’impianto di produzione sopra identificato è conforme alle Norme tecniche del CEI e alla normativa vigente”. La richiesta di una simile assunzione di responsabilità è a mio avviso non corretta: il richiedente potrebbe non avere le competenze tecniche per dichiarare quanto sopra e se le competenze ci sono si tratta a tutti gli effetti di un collaudo tecnico che andrebbe supportato con verifiche e misure. La conformità dell’impianto di produzione è dichiarata dall’installatore con la DICO e dunque tale documento andrebbe eventualmente richiesto dal Distributore. Se necessario, poiché non mi risulta che prima della delibera il personale del Distributore verificasse e dichiarasse conforme l’impianto prima dell’attivazione. Grazie a chi vorrà offrire il proprio punto di vista.
Per quanto riguarda la domanda di connessione, il richiedente è sempre il produttore, direttamente o tramite mandato.
In effetti lui firma la parte del regolamento relativa alle clausole generali e alle prescrizioni varie relative al rapporto tra produttore e distributore.
Firma inoltre la parte tecnica per presa visione.
Sulla dichiarazione sostitutiva sono d’accordo con te, non ha senso.
Il richiedente è sempre il produttore, direttamente o tramite mandato, quindi secondo me non ha alcun titolo per dichiarare che l’impianto è conforme alle norme tecniche.
Per quello dovrebbe bastare la DICO dell’installatore, documento già obbligatorio da allegare alla fine lavori.
Il distributore, nel richiedere l’invio della dichiarazione sostitutiva ci specifica che la stessa deve essere firmata dal richiedente, che nel caso di mandato con rappresentanza è persona diversa dal produttore. Noi operiamo sempre con mandato: in questo caso io sono un tecnico ma potrei benissimo essere un ragioniere. Ho forzato la mano e non ho caricato la dichiarazione, evidenziando le mie perplessità: l’impianto è stato ugualmente attivato (mi riferiscono con qualche lamentela del tecnico attivatore) …. stiamo a vedere…
Sono d’accordo con te. Per adesso vedo solo un documento in più da compilare dove vengono ripetute le stesse cose. Il dichiarante che si assume la responsabilità è di certo una questione spinosa. Staremo a vedere
Buongiorno, a chi spetta firmare questa autodichiarazione? al produttore o a chi sta compilando la pratica come mandatario con rappresentanza cioè un tecnico abilitato?
grazie
Il mandatario è il produttore, quindi la deve firmare il produttore se fa lui domanda di connessione o il mandatario (che di fatto è il produttore).
Non è necessario che il richiedente sia un tecnico abilitato, anche perché il TICA scrive che il richiedente è colui che intende realizzare ed esercire l’impianto di produzione, quidni come detto sempre il titolare del putno di connessione, deve essere tecnico abilitato chi firma la parte tecnica del regolamento di esercizio.
In ogni caso a mio avviso non ha alcun senso che la dichiarazione sostitutiva la firmi il richiedente (che è sempre il produttore, direttamente o tramite mandato) e che non ha alcuna competenza per dichiarare una cosa del genere.
Rispondo a Stefano Caproni: non sempre il mandatario è il produttore, cioè il mandatario e colui il quale
il mandante lo delega e quindi il mandatario è responsabile dei dati tecnici che introduce nella domanda di connessione e dell’ Iter quale è stato delegato. Il regolamento di esercizio lo firma sia il mandatario che il tecnico qualificato. Il tecnico qualificato è il responsabile dell’impresa che esercita il lavoro di installazione
dell’impianto. Fino a 6 kW la figura responsabile è l’impresa oltre i 6 kW è il professionista iscritto al proprio ordine.
Ci sono un po’ di inesattezze in quello che scrivi.
Il richiedente è sempre il produttore, che può presentare la domanda tramite un mandatario.
Basta leggere il mandato in vari punti:
“……il sottoscritto mandante dichiara di essere a conoscenza che ogni atto e azione compiuta dal mandatario nell’ambito dell’iter di connessione alla rete elettrica tramite Portale, sarà inteso da e-distribuzione S.p.A. come eseguito direttamente a nome e nell’interesse del mandante….”
Quindi il mandatario agisce per conto del richiedente, è come se fosse il richiedente.
Il tecnico qualificato può essere chiunque ne abbia titolo, gli allegati tecnici li può firmare un soggetto terzo, non necessariamente il responsabile tecnico dell’azienda che ha installato l’impianto o il progettista dell’impianto.
Sui limiti di chi firma (fino a 6kW il responsabile tecnico, oltre il professionista iscritto all’albo) non ci piove.
Ma io non ho capito una cosa, se ho un piccolo impianto in superbonus, è riconosciuto come incentivo? E comunque una domanda Ancor più importante… è obbligatoria questa cosa? Uno può andare aventi come al solito, avendo alla fine due contatori?
Non ho capito bene le domande ma provo a rispondere. Non ci sono incentivi per i piccoli impianti in superbonus. Si beneficia dell’autoconsumo e si vende l’energia in esubero. Gli impianti fotovoltaici eseguiti in regime di superbonus sono obbligati a vendere energia al GSE. La stessa viene pagata al prezzo medio di mercato
Sono d’accordo anch’io che non ha senso far firmare questa dichiarazione al produttore, è una chiara deresponsabilizzazione a favore dell’ente distributore.
Mi sono interrogato anche io su chi debba firmare questa dichiarazione e sui profili di responsabilità, perché si dichiara che l’impianto è conforme alle norme CEI. Mi sono dato questa risposta:
– io sono un tecnico (ma potrei anche non esserlo) e come recita il mandato sopra citato, firmo tutto a nome del produttore: quindi ogni responsabilità è sua, così come vale per tutti i documenti che firmiamo sul portale
– Quidi, come si è detto, il produttore che fa un altro mestiere, con questa dichiarazione si assume la responsabilità di dire che l’impianto è conforme alle norme, ma se noi abbiamo in mano la Dico dell’installatore, questa dichiarazione si può fare ” a cuor leggero” a mio avviso.
Vorrei ringraziare Stefano per il suo prezioso contributo, che in questi anni mi ha aiutato a districarmi nei meandri di una burocrazia assurda e autoreferenziata.
Ciao Alessandro
Concordo con te. In pratica firma tutto il produttore, o il mandatario che ne fa le veci, ed è anche corretto in quanto la prima parte del regolamento di esercizio riguarda i rapporti tra produttore e distributore. L’allegato A del regolamento di esercizio viene invece firmato dal responsabile tecnico di azienda o dal professionista, è li che si fanno le dichiarazioni relative alle norme e alla conformità impianto. La parte tecnica la firma anche il produttore per presa visione.
Sul fatto che la firma della dichiarazione sostitutiva fatta dal produttore non abbia alcun valore siamo d’accordissimo.
Secondo me la deve firmare appunto o il responsabile tecnico di azienda, o il progettista impianto se con obbligo di progetto del professionista.
Poi la può firmare anche chi fa la domanda di connessione se ne ha titolo, va a vedere e se è tutto a posto perché non la può firmare ?
Come hai scritto, spesso chi fa la domanda di connessione non ha alcun nesso con il produttore o con il progettista, e a volte nemmeno le competenze per firmare quei documenti.
Ma la cosa che mi lascia perplesso è che sino ad ora il verbale di verifica del distributore era solo un esame a vista (ho visto che c’è quello e ho visto che c’è questo) e andava tutto bene. Ora invece di far firmare una cosa simile, si chiede di firmare a chi non ne ha titolo addirittura una dichiarazione sostitutiva dove si dichiara la conformità alle norme tecniche.
Perché ? La conformità alle norme tecniche è già indicata nella DICO impianto e nella dichiarazione dell’allegato A dove sono indicate le apparecchiature installate.
Buonasera nel condividere che, purtroppo, ci sono molti tecnici autoreferenziati e burocrati , vorrei
sottoporle il mio caso , ho un impianto fv da 3 kw con il suo inverter dedicato incentivato poi , con il 110 %
ho aggiunto pompa di calore ibrida e pannelli fv per altri 6 kw con inveter huawei da 6 kw e accumolo da 10 kw , devo passare alla trifase ? perche’ il mio tecnico mandatario ha fatto la domanda di connessione per il nuovo contatore a 380v.
La ringrazio e le faccio i complimenti per chiarezza e disponibilita
enzo
Le forniture sono monofase sino a 6 kilowatt e trifase oltre i 6 kW.
Secondo normativa il distributore ha facoltà di concedere la fornitura monofase sino a 10 kilowatt.
Opzione rarissima e quasi mai concessa.
Quindi confermo che con un impianto di produzione di 9 kW occorre passare alla fornitura trifase.
In quel caso io avrei messo un inverter trifase per l’ampliamento dell’impianto.