Potenza impianti di produzione e connessione in iter semplificato, chiarimenti Autorità per l’Energia

La connessione di un impianto di produzione alla rete di distribuzione, è subordinata all’invio di una richiesta di connessione al locale distributore, tramite i portali telematici appositamente predisposti. La domanda di connessione contiene tutte le informazioni necessarie al distributore di rete per valutarne la fattibilità e gli eventuali interventi alle infrastrutture di rete necessari alla connessione.

Nel 2015 è stata introdotta la possibilità di poter gestire la richiesta di connessione tramite un Iter Semplificato in ottemperanza al Decreto Ministeriale del 19 Maggio 2015 (Delibera 400/15 del 30 Luglio 2015 dell’AEEGSI)  per tutti gli impianti aventi le caratteristiche (vedi nota in calce all’articolo) previste dall’articolo 2, comma 1, del Decreto stesso e per la cui connessione siano necessari esclusivamente lavori semplici limitati all’installazione del gruppo di misura.

Senza addentrarci nello specifico del Decreto, il punto b dell’articolo 2 evidenzia che tra le caratteristiche necessarie ai fini dell’applicabilità dell’iter semplificato la potenza dell’impianto di produzione non  deve essere superiore a quella già disponibile in prelievo, ed anche in questo caso, come in altri, senza specificare di che potenza si parli.  Trattandosi di un iter introdotto proprio per facilitare i piccoli impianti che non hanno impatto rilevante sulla rete, si è sempre considerata, sia da parte dei tecnici del settore che da parte dei distributori la potenza nominale dell’impianto di produzione, ovvero la potenza “vista” dalla rete di distribuzione.

I distributori di rete hanno quinti sempre accettato e portato a termine, gli iter semplificati valutando la potenza nominale (ovvero la minore tra quella dei moduli e quella nominale lato AC dei dispositivi di conversione), in poche parole per un impianto con dispositivo di conversione di potenza nominale 6kW con un generatore (potenza dei moduli) da 7kW, si poteva avviare un iter semplificato su un POD con potenza già disponibile di 6,6kW

Nelle ultime settimane invece, proprio in concomitanza con la possibilità di avviare iter semplificati anche in impianti che usufruiscono delle detrazioni fiscali del Superbonus 110%, classicamente facenti parte del caso in esempio, con potenze di generazione superiori a quelle nominali dei dispositivi di conversione, alcuni distributori hanno iniziato a respingere le richieste valutando non più la potenza nominale lato AC dell’impianto, ma la potenza del generatore, ovvero della somma delle potenze nominali dei moduli.
Con ovvio disappunto dei tecnici e con le immaginabili conseguenze per i ritardi ingiustificati soprattutto nei confronti di clienti con pratiche Superbonus in corso e tempistiche da rispettare.

Grazie alle segnalazioni delle associazioni ed in particolare al lavoro di A.T.E.R. (Associazione Tecnici Energie Rinnovabili) ARERA si è espressa ufficialmente con un chiarimento (leggi qua) dal quale estrapoliamo il seguente testo:
la potenza da confrontare con la potenza già disponibile in prelievo (e che non deve risultare superiore a quest’ultima) è la potenza in immissione richiesta, come definita dall’articolo 1, comma 1.1, lettera dd), del TICA e riportata nella parte I del Modello Unico. Entrambi questi dati di potenza fanno riferimento alla potenza afferente al punto di connessione che non necessariamente coincide con la potenza dell’impianto di produzione

La potenza da confrontare con quella già disponibile in prelievo è quindi la potenza in immissione richiesta. Si torna alle origini, e ci si chiede se sia necessario in un periodo così complicato, cambiare le regole del gioco a partita in corso, e a questo punto possiamo anche aggiungere, senza che vi siano ragioni tecniche e normative per farlo.

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Requisiti necessari per la richiesta di connessione in iter semplificato, estratto del DM 19 maggio 2015

Decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, il modello unico e’ utilizzato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) realizzati presso clienti finali gia’ dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
b) aventi potenza non superiore a quella gia’ disponibile in prelievo;
c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW*;
d) per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;
e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalita’ di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011;
f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

* innalzato ad oggi a 50kW

Author: Stefano Caproni

Perito Elettrotecnico, mi occupo di progettazione di impianti elettrici, energie rinnovabili, consulenza e progettazione di impianti fotovoltaici. Profilo linkedIn

14 commenti a “Potenza impianti di produzione e connessione in iter semplificato, chiarimenti Autorità per l’Energia

  1. Grazie.
    Ho aperto pratiche in ordinaria dopo il rifiuto per una semplificata con inverter da 3kW e modili per 4kW, con potenza disponibile a 3,3.
    Mi domando mi conviene chiudere la pratica ordinarie e rifare la semplificta?
    E-distribuzione ha già adeguato il portale?

  2. Ho letto la delibera ma mi rimane il dubbio che il valore della Potenza Nominale sia per la semplificata la somma della potenza dei moduli hai fini dell’applicazione delle condizioni procedurali.
    Con 7kWp di moduli e inverter da 6kW non si puo’ fare la semplificata.

    di seguito l’estratto della delibera dove è scritto “..e non anche hai fini….”

    (omissis)…Infine, si comunica che la definizione di potenza degli impianti fotovoltaici attualmente prevista dalle Norme CEI 0-16 e CEI 0-21, recanti le regole tecniche per la connessione, trova applicazione solo ai fini di tali regole tecniche[3] (nonché delle deliberazioni afferenti alle medesime regole tecniche) e non anche ai fini dell’applicazione delle condizioni procedurali ed economiche per la connessione.(omissis)

    Io l’ho capita così.

    1. Non cambia molto, anche nel caso che hai evidenziato (7kWp di moduli e inverter da 6kW) la potenza nominale è 6kW. Quindi non ho capito molto quella frase della comunicazione dell’Autorità.
      Ai fini dell’iter semplificato la potenza da confrontare è quella in immissione, il testo è chiaro.
      “la potenza da confrontare con la potenza già disponibile in prelievo (e che non deve risultare superiore a quest’ultima) è la potenza in immissione richiesta…………” che solitamente coincide con la potenza nominale.

  3. Buonasera,
    la mia domanda c’entra forse poco con quanto esposto nell’articolo, ma non riesco a trovare niente in rete e per questo chiedo a te se puoi aiutarmi. Vorrei realizzare un impianto da 2kw (di pannelli) con inverter certificato CEI 021 Huawei da 3Kw e potenza della rete elettrica che alimenta la casa di 4,5Kw. Vorrei immetere 0 w in rete e-distribuzione, (quindi niente scambio sul posto), che grazie al meter collegabile all’inverte risulta possibile. Quali documenti devo fare per questo schema d’impianto? Grazie della risposta.

    1. Gli stessi identici documenti che servono per tutti gli altri impianti, ovvero iter di connessione con tutto quello che ne consegue (domanda di connessione in iter ordinario o semplificato, fine lavori e regolamento di esercizio, iscrizione anagrafica Terna). Che poi l’energia non vada in rete non è rilevante, la domanda di connessione va fatta lo stesso.

  4. Salve
    Vorrei farle una domanda,
    Ho un impianto con potenza in prelievo di 6Kw, vorrei installare un impianto di produzione di 6,15kW (potenza dei moduli), con un dispositivo di conversione di potenza nominale 6kW e un accumulo di 10Kw. Posso usare l’iter semplificato per la richiesta di connessione? (il mio dubbio è la potenza dell’accumulo)
    Grazie

  5. Buongiorno,
    avrei bisogno di aiuto per modifica di una pratica partita sbagliata con iter semplificato.
    Ho erroneamente indicato come regime SSp senza superbonus invece di Ritiro dedicato e superbonus 110
    Posso continuare l’iter e una volta che sarà attivato il contratto Gse annullarlo e reinserire un Rid?
    oppure devo per forza annullare la pratica rischiando che i tempi non permetteranno di accedere all’Ecobonus al cliente?
    grazie

    1. Sto chiedendo al distributore una modifica di un regime commerciale e sono passati mesi.
      Sconsiglio la strada ipotizzata. Annullare la pratica (servono 1-2 giorni) e rifare iter semplificato.
      Meglio attendere altri 20 giorni piuttosto che rischiare che si blocchi tutto.

  6. Aiuto. Possiedo un impianto da 200kw che l’installatore mi ha fatto funzionare a zero immissione in rete , solo che per un malfunzionamento , a suo dire, l’impianto ha immesso energia in rete senza che me nè rendessi conto. Mi sono trovato con E. distribuzione che è venuta a fare un controllo sul contatore e con conseguente diffida con ordine di spegnimento immediato dell’impianto e obbligo se lo voglio riaccendere di fare la domanda di connessione. E’ effettivamente necessario anche se non immetto energia in rete ? Si può seguire l’iter semplificato? Il commercialista ha poi evidenziato che potrei essere passibile di multa da parte delle Dogane in quanto evase accise per la quantità di energia auto consumata e non più acquistata. Scusate l’ignoranza e spero di essermi spiegato

    1. Continua la saga degli installatori perfetto improvvisati che consigliano cose contro regolamenti e norme. Ultimamente va di moda accendere gli impianti senza aver fatto domanda di connessione impostando immissione.
      Cosa ovviamente proibita. Indipendentemente dal fatto che l’impianto venga acceso o meno la domanda di connessione va sempre fatta così come la denuncia all’agenzia delle dogane. Io farei pagare le sanzioni che arriveranno dall’agenzia delle dogane all’installatore.

      1. Parole sante Stefano!
        Un impianto da 200 kW, anche se non immettesse mai, può comunque diventare un serio problema, per la rete e il distributore, a seguito di una difficoltà di rete (interruzioni o sbalzi di f o V) e un suo spegnimento potrebbe caricare la rete di tutti i 200 kW che stava producendo e consumati in loco.

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