Verifiche in campo di protezioni generali e di interfaccia CEI 0-16 E CEI 0-21: le nuove regole

Main-4-CLa pubblicazione delle nuove norme CEI 0-21 (nuova edizione) e CEI 0-16 (variante V2) ha introdotto novità per quanto riguarda la verifica in campo delle protezioni di interfaccia e generali a servizio degli impianti di generazione.

Ricordiamo prima di tutto che la necessità di mantenere efficienti i sistemi di protezione di interfaccia (e generali per impianti MT) è contenuta oltre che nelle norme suddette anche nel regolamento di esercizio che regola i rapporti tra il distributore e il produttore, il quale prescrive la verifica di prima installazione e successive verifiche periodiche con cadenze regolari (sino ad oggi 3 anni per le protezioni BT e 2 o 3 anni per quelle MT).

Mentre la verifica di prima installazione viene sempre effettuata, in quanto senza la certificazione il distributore non allacciava l’impianto, le verifiche periodiche sino ad oggi, nonostante previste dal regolamento di esercizio e dalle norme, venivano spesso tralasciate o dimenticate. Nessun ente informava i produttori della scadenza di tale adempimento, e nessuna indicazione era fornita sulle modalità di un eventuale invio al distributore o al GSE. Le cose cambieranno in breve tempo.

E’ stato infatti pubblicato sul portale AEEG il documento per la consultazione 614/2016/R/EEL riguardante l’ orientamenti in merito all’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla variante v2 alla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21. Tra i vari argomenti trattati, vi è infatti quello riguardante le nuove procedure e scadenze per le verifiche periodiche. Vediamo di riassumerne i tratti salienti.

PERIODICITA’ DELLE VERIFICHE PER I NUOVI IMPIANTI
Successivamente alla verifica di prima installazione, si dovrà verificare il sistema di protezione di interfaccia (e generale per impianti MT) con intervallo non superiore a 5 anni.
La variante V2 della CEI 0-16 ha introdotto (come già aveva fatto la CEI 0-21) il fac simile del Regolamento di esercizio, nel quale è evidenziata la frase “……….la funzionalità del sistema di protezione generale (SPG) e d’interfaccia (SPI), deve essere verificata dall’Utente periodicamente…..”. E’ evidente che le verifiche riguardano sia la protezione di interfaccia che la protezione generale, della quale ci si dimentica spesso.

Oltre alla verifica della protezione tramite cassetta relè ogni 5 anni, vanno verificate visivamente ogni anno, le regolazione delle protezioni (interfaccia e generale) riportando il risultato su una apposita “Scheda di Manutenzione” (Allegato 10 della CEI 0-16). Tale documento va compilato e firmato da professionista iscritto all’albo o da Responsabile Tecnico di Azienda secondo le norme vigenti. Le verifiche riguardano anche gli impianti passivi (utenze in prelievo) ovviamente per le sole protezioni generali.

PERIODICITA’ DELLE VERIFICHE PER GLI IMPIANTI ESISTENTI
Il documento fornisce ulteriori indicazioni necessarie a sistemare cronologicamente anche i vecchi impianti. Una sorta di “condono” in quanto eventuali impianti connessi ad esempio sino al  2012, che non avessero effettuato la verifica in campo, avranno tempo sino al 31 dicembre del 2017 se non hanno mai eseguito la verifica o 5 anni dalla data di allaccio o dalla data dell’ultima verifica documentata. L’obiettivo è quello di portare entro il 2018 tutti gli impianti alla cadenza dei 5 anni. Nel dettaglio le scadenze sono le seguenti:

Impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 agosto 2016
entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
Impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 luglio 2012 fino al 31 luglio 2016
entro l’ultima data tra: il 31 marzo 2018 o 5 anni dalla data di entrata in esercizio o 5 anni dalla precedente verifica documentata;
Impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio dall’1 gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012
entro l’ultima data tra: il 31 dicembre 2017 o 5 anni dalla data di entrata in esercizio o 5 anni dalla precedente verifica documentata;
Impianti di produzione connessi in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009
entro l’ultima data tra: il 30 settembre 2017 o 5 anni dalla precedente verifica documentata.

OBBLIGHI DEL DISTRIBUTORE E DEL PRODUTTORE
Dopo l’entrata in vigore del provvedimento, il distributore ne da comunicazione ai produttori, indicandone le prescrizioni (scadenze). I produttori dovranno comunicare (secondo modalità definite dal distributore stesso) l’avvenuto adempimento ed il relativo esito inviando i documenti in formato elettronico. Nel caso il produttore non effettui le verifiche previste, il distributore invierà apposito sollecito, ed in caso di mancato adeguamento entro un mese dal sollecito, il distributore comunicherà al GSE il quale provvederà alla sospensione delle convenzioni relative agli incentivi e alle convenzioni di scambio sul posto e ritiro dedicato. Rimane facoltà del distributore, l’eventuale sospensione del servizio di connessione sino ad avvenuto adeguamento.

Ricordiamo che le verifiche in campo vanno effettuate come da prescrizioni normative nel luogo dove la protezione è fisicamente installata e ad impianto realizzato (la CEI 0-16 prescrive infatti anche la verifica dei valori letti dalla protezione in servizio sulla rete), non sono previste e non sono mai state previste dalle norme certificazioni a banco. Diffidate quindi di chi vi propone verifiche a banco o vi vuole vendere protezioni già certificate. Le norme impongono la verifica del corretto funzionamento del circuito di sgancio e la prova del tempo di apertura del DDI o del DG, cosa non possibile in una prova a banco.

Author: Stefano Caproni

Perito Elettrotecnico, mi occupo di progettazione di impianti elettrici, energie rinnovabili, consulenza e progettazione di impianti fotovoltaici. Profilo linkedIn

15 commenti a “Verifiche in campo di protezioni generali e di interfaccia CEI 0-16 E CEI 0-21: le nuove regole

  1. Ciao Stefano, ho un impianto 18 kW con 3 inverter 6 kW indipendenti su ogni fase, intallati nel 2010 quindi prima della 021.
    se la 021 si applica solamente ai nuovi impianti, sono esonerato dal fare verifiche sui sistemi di protezioni di interfaccia?
    in alternativa sono sufficienti gli autotest?
    grazie

    1. Premesso che non c’è nessun nesso tra la CEI 0-21 e le prove in campo degli impianti allacciati prima (è la Delibera 786 che richiede la verifica periodica, la CEI 0-21 non è retroattiva), la verifica va fatta se l’impianto ha potenza superiore a 11,08kW e ha interfaccia esterna

  2. Buongiorno.
    Ok per le verifiche certificate dei DDI.
    In merito alla PG come prima messa in servizio impianto nuovo MT, è sufficiente eseguire le prove con cassetta prova relè, riportare i risultati “a mano” su tabella e farla firmare dal responsabile tecnico d’azienda? O è per forza necessario avere una cassetta prova relè che memorizzi i risultati e rilasci automaticamente il report?
    GRAZIE MILLE

    1. La nuova CEI 0-16 prevedono la verifica in campo di prima installazione tramite cassetta prova relè e successivamente all’installazione ogni 5 anni
      La verifica di prima installazione include anche la verifica dei circuiti di TA/TO (e TV se presente la protezione 67N) tramite iniezione primaria
      Quanto sopra solo in prima installazione
      Ogni anno vanno verificate le tarature con lettura a display

  3. Questo mi torna.Grazie.
    Non riesco però a capire dalla norma se è sufficiente riportare i risultati della verifica in campo dell’SPG tramite cassetta prova relè su una normale tabella o se serve anche il file prodotto dalla cassetta. Ho sempre eseguito la prova DG con una cassetta di prova gestita manualmente con lettura tempi di apertura a display. E’ ancora possibile con la V2 della CEI 0-16? GRAZIE ANCORA

    1. CEI 0-16
      C.4.3 Caratteristiche della cassetta prova relè
      .
      .
      .
      .
      Memorizzazione automatica dei risultati:
      Stampa del risultato nel formato previsto. I risultati di prova non devono essere modificabili da parte dell’operatore.

  4. Buongiorno, pongo a voi esperti un quesito che di sicuro avrete già affrontato. Dovrei effettuare una connessione su rete ARETI di un impianto da 8kw realizzato nel 2014 e mai connesso dal proprietario :-(. L’impianto impiega un Danfoss TLX Pro+ 8 e ovviamente prevede SPI esterna secondo normativa di quel periodo. La Dichiarazione di Conformità dell’inverter che ho recuperata, ovviamente fa riferimento alle CEI 0-21:2012-06 e 0-21;V1:2012-12 e si ferma alla 0-21;V2:2013-12.

    Ammettendo che sia possibile connettere l’impianto (8kw) con SPI esterna (non non è fatto divieto nella 2016-07), è sufficiente la conformità dell’inverter come indicata o necessita che sia dichiarata anche la conformità alla 0-21:2016-07?
    In realtà vedo che non è riportata neanche la conformità alla 0-21 V1 2014-12 sul ritardo P(f) e Q(v) il che credo renda l’inverter “da buttare” (non esiste adeguamento firmware).

    Ho notato che diversi costruttori presentano ancora nelle dichiarazioni, la conformità fino alla 0-21;V2:2013-12 e credo che vengano correntemente venduti e connessi….

    Grazie

    1. Le caratteristiche degli inverter previsti dalla CEI 0-21 non riguardano solo la SPI ma tanti altri aspetti (erogazione della potenza, variazione del cosfi, etc) quindi la conformità alla norma stessa riguarda tanti aspetti.
      Detto questo per le domande di connessione inviate dal 1 luglio 2017 gli inverter devono essere conformi alla CEI 0-21 ultima edizione.
      Se non cè firmware per adeguamento l’inverter non è allacciabile in Italia

  5. Grazie Stefano per la risposta puntuale…..immaginavo fosse così perlomeno per tutto il pregresso ma il dubbio mi viene sulla 2016-07. “Dal campo” mi dicono che per impianti >800w e senza accumulo, si continua ad allacciare regolarmente inverter che non dichiarano la conformità alla 2016-07 in quanto essa prevede in aggiunta, solo la tematica dell’obbligo SPI esterna oltre agli 11,08kw (ma non divieto tra 6-11,08kw).

    Chiaramente nel mio caso la no conformità alla 021 2014-12 è comunque un ostacolo irrisolvibile se non cambiando inverter.

    Grazie

    1. DELIBERA 786
      1.2 Nel caso di richieste di connessione di impianti di produzione da connettere in bassa tensione presentate, ai sensi del TICA, dall’1 luglio 2017:
      a) gli inverter e i sistemi di protezione di interfaccia e le relative dichiarazioni di conformità devono essere conformi alla nuova edizione della Norma CEI 0-21;
      ———————–
      GLI INVERTER non un pezzo degli inverter 😉
      Che poi si allacci lo stesso è un altro discorso, ma a me sembra chiaro

  6. In ritardo mi permetto di fare un’aggiunta..
    Volevo solo precisare che l’ultima edizione della Cei 0-21 consente di NON installare il SPI esterno per impianti tra 6 kW e 11,08 kW.
    Tale edizione della norma si era resa necessaria per l’allineamento con quanto previsto dalla CEI EN 50438 sui generatori fino a 16 ampere e ha richiesto adeguamenti software-hardware e relative ri-certificazioni degli inverter riguardanti il/i DDI del SPI interno.
    Ciao

  7. Buongiorno,
    avrei bisogno di un chiarimento per l e verifiche dei Sistemi di Protezioni Generali.
    Per gli impianti attivati dopo il 1 agosto 2016 la norma stabilisce che bisogna effettuare la verifica ogni 5 anni.
    Ma per gli impianti attivi prima di questa data!?.
    E’ in previsione l’uscita di una Delibera “stile” 786 che chiarisce le tempistiche e allinea le scadenze di tutte le SPG!?

    1. Un delibera è in attesa, ma le tempistiche non si conoscono, inoltre la questione è delicata perchè la verifica SPG implica la disconnessione dell’impianto in prelievo, e finchè si parla del capannone delal signora Maria o di un FV in vendita allora i problemi sono limitati, quando si tratta di impianti produttivi di un certo peso, ospedali, utenze sensibili, allora la feccenda si complica.
      In ogni caso per gli impianti attivi nel regolamento di esercizio ci sono già delle scadenze.
      Il fatto è che niente controlli, niente sanzioni, e tutti se ne fregano.

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