Con la revisione 2 delle regole applicative alla richiesta di tariffa incentivante, il GSE (Gestore Servizi Energetici), modifica l’elenco dei documenti necessari al riconoscimento della tariffa premio di 5centesimi per ogni kWh.
Secondo la vecchia guida, era richiesto il certificato di smaltimento dell’eternit e/o amianto rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale. Con le attuali regole tale documento è stato sostituito dal “Formulario per il trasporto dei rifiuti” relativo allo smaltimento dell’eternit e/o amianto redatto in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n.145 del 1° aprile 1998.
Possiamo in ogni caso evidenziare che anche richieste precedenti l’uscita della revisione di dicembre, sono state comunque accettate con la sola presentazione del formulario rifiuti.
Il premio per lo smaltimento del’amianto era già stato oggetto di precisazioni da parte del GSE, che dopo le proteste degli adetti ai lavori per la regola che prevedeva la tariffa premio solo per smaltimenti effettuati dopo l’entrata in vigore del IV conto energia, ha precisato in una nota del 10 ottobre 2011, che anche gli smaltimenti realizzati tra agosto 2010 (III conto energia) e maggio 2011 (IV conto energia) potevano accedere alla tariffa premio.
Questo si era reso necessario perchè molti produttori aveva smaltito l’amianto nel periodo intercorrente tra il III conto energia e il IV conto energia, ma nel caso di allacciamento successivo all’entrata in vigore del IV conto energia avrebbero perso la tariffa premio (ricordiamo che in tale caso però l’impianto dovrà essere allacciato entro e non oltre il 30 giugno 2012).