Sostituzione di inverter e protezioni di interfaccia: serve la conformità alle norme vigenti

La sostituzione di un inverter o di un sistema di protezione di interfaccia in un impianto di produzione non è un evento così raro. Si tratta di componenti soggetti a guasti dovuti a sovratensioni atmosferiche ed inoltre il loro utilizzo pressoché continuo ne mette a dura prova la funzionalità.

Ma come ci si deve comportare dal punto di vista della conformità alle norme tecniche di connessione ? Si possono utilizzare un inverter o una protezione di interfaccia non conformi alle norme vigenti alla data della sotituzione ? LA RISPOSTA E’ NO.

Come gli addetti ai lavori ricorderanno, il 2012 è stato un anno particolarmente ricco di evoluzioni normative, dovute alla necessità di impedire che l’enorme quantità di impianti di generazione installati grazie agli incentivi (in particolare del 2° conto energia, con il fiorire delle installazioni dei grandi impianti a terra) avessero un impatto troppo invasivo e pericoloso sulla rete aumentando il rischio di criticità.

In particolare la pubblicazione dell’Allegato A70 di Terna ha rivoluzionato tanti aspetti legati anche agli impianti esistenti, con le successive richieste di adeguamento retroattivo regolate dalla delibera 84/2012 di tutti gli impianti di potenza superiore a 6kW connessi in BT e superiore a 50kW connessi in MT.  Interventi abbastanza invasivi per quanto riguarda gli impianti in MT (con l’inserimento della protezione a sblocco voltmetrico per la gestione delle frequenze) meno per gli impianti BT con la richiesta della sola regolazione delle frequenze all’interno di parametri già previsti e regolabili nella maggior parte delle protezioni di interfaccia e negli inverter esistenti (Delibera 243/2013).

Tornando alla domanda iniziale, ci vengono in aiuto la Delibera 84/2012 e la Delibera 344/2012 che ne ha modificato alcuni articoli. La delibera 84/2012 è la delibera che ha attuato l’allegato A70 di Terna. La stessa ha imposto gli adeguamenti retroattivi degli impianti al fine di adeguarli alle richieste dell’Allegato A70 se pur con modalità diverse in base alla data di allaccio degli impianti alla rete. Con alcune deroghe per quelli prossimi alla connessione, sino alla totale rispondenza alle norme CEI 0-16 e 0-21 per quelli allacciati dal 1 gennaio 2013.

Senza dilungarci oltre, presteremo attenzione a due soli articoli. L’articolo 4 comma 4.1c/4.1f della Delibera 84/2012 e l’articolo 6.3 della Delibera 344/2012 (che ha modificato il medesimo articolo della Delibera 84/2012).

ARTICOLO 4.1F dELIBERA 84/2012
Nel caso di impianti che vengono connessi alle reti di bassa e media tensione e che entrano in esercizio in data successiva al 31 marzo 2012, le prescrizioni dell’Allegato A70 e della Norma CEI 0-21 vengono applicate secondo le seguenti modalità e tempistiche:
a)……………
b)……………
c) impianti di produzione connessi alla rete MT che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012: gli impianti e i dispositivi installati dovranno essere conformi all’Allegato A70 al Codice di rete e certificati ai sensi della Norma CEI 0-16, come modificata dal CEI a seguito del recepimento del predetto Allegato;
d)……………
e)……………
f) impianti di produzione connessi alla rete BT che entrano in esercizio
successivamente al 31 dicembre 2012: gli impianti e i dispositivi installati dovranno essere conformi all’Allegato A70 al Codice di rete e certificati ai sensi della Norma CEI 0-21, come modificata dal CEI a seguito del recepimento del predetto Allegato.

ARTICOLO 6.3 DELIBERA 344/2012 (che modifica il 6.3 della Delibera 84/2012 aggiungendo anche il testo “e dei sistemi di protezione di interfaccia” oltre agli inverter)
Nei casi in cui venga sostituito l’inverter e/o il sistema di protezione d’interfaccia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 (vedi sopra). A tal fine, le tempistiche di cui al comma 4.1 si applicano con riferimento alla data di sostituzione dell’inverter e/o del sistema di protezione d’interfaccia. Il produttore è tenuto a dare comunicazione della data di sostituzione, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, all’impresa distributrice territorialmente competente e, qualora l’impianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti, anche al GSE.

Risulta evidente che i componenti sostituiti devono essere conformi alle norme vigenti alla data della sostituzione in quanto ai fini dell’applicabilità dell’articolo 4.1 fa fede la data della sostituzione del componente. Tutto quello che viene installato dal 1 gennaio 2013 deve essere conforme alle norme CEI 0-21 e CEI 0-16.

Author: Stefano Caproni

Perito Elettrotecnico, mi occupo di progettazione di impianti elettrici, energie rinnovabili, consulenza e progettazione di impianti fotovoltaici. Profilo linkedIn

33 commenti a “Sostituzione di inverter e protezioni di interfaccia: serve la conformità alle norme vigenti

  1. Complimenti Stefano! Sei sempre attento a precisare le novità e la corretta prassi riguardante il rispetto delle norme CEI e dell’Arera.
    Sembra che in giro ci siano figure che snobbano gli adempimenti necessari e quindi incastrano il cliente che poi si trova con un impianto fuori regola e magari con apparati non a norma; perché va pure considerato che da dicembre 2019 la quarta edizione della Cei 0-21 prevede che gli Spi e inverter abbiano nuove tarature di frequenza e di tensione (quest’ultima per maggiore insensibilità ai buchi di tensione).

  2. Gentilissimo Stefano, buonasera.
    Mi complimento con lei per la consueta precisione e chiarezza degli argomenti trattati.
    Vorrei esporle un mio quesito riferito all’argomento trattato.
    Un nostro cliente produttore di energia elettrica, è proprietario di un impianto fotovoltaico avente Potenza nominale di poco inferiore a 20,00 kW e con tensione di fornitura trifase a 400 Vac. L’impianto dispone inoltre di un Sistema di Protezione di Interfaccia SPI esterno come da prescrizioni normative di settore. L’impianto è entrato in esercizio in data 23 febbraio 2011, con conseguente allaccio alla rete elettrica BT.
    Il SPI esterno esistente dovrà essere sostituito nel corrente anno a causa di un guasto e pertanto verrà installato un nuovo SPI esterno, che sarà conforme di fabbrica alle attuali normative vigenti.
    Con la presente vorrei chiederle per cortesia i seguenti chiarimenti:
    1) Trattandosi di impianto fotovoltaico entrato in esercizio in data 23 febbraio 2011 vorrei sapere gentilmente se il nuovo SPI dovrà avere le regolazioni impostate ai sensi della nuova norma CEI 0-21:2019-04, oppure se tali regolazioni dovranno essere impostate e conformi in retrofit alla precedente normativa vigente nell’anno 2011;
    2) Dovendo procedere con la comunicazione di sostituzione con il nuovo SPI, vorrei sapere gentilmente se fosse sufficiente aggiornare solo l’Allegato J Addendum Tecnico al Regolamento di Esercizio, oppure se occorre aggiornare l’intero Regolamento di Esercizio, oppure se fosse sufficiente una semplice comunicazione;
    3) Dovendo procedere con la verifica del nuovo SPI ai sensi della Delibera 786/16, vorrei sapere gentilmente se l’Addendum Tecnico al Regolamento di Esercizio previsto dalla Delibera fosse sufficiente per adempiere all’obbligo della comunicazione per il nuovo SPI che verrà installato.
    Restando in attesa di suo gentile riscontro, con cortese preghiera di risposta per ogni singolo quesito esposto, colgo l’occasione per ringraziare anticipatamente.
    Con i migliori saluti.
    Massimo

    1. 1) come evidenziato in questo articolo, in caso di sostituzione di inverter o protezioni di interfaccia a fini dell’applicabilità delle prescrizioni delle Delibera 84/2012 fa fede la data DELLA SOSTITUZIONE del componente. Come indica la Delibera sopra citata (Delibera poi aggiornata con la 344/2012) gli impianti allacciati dal 1 gennaio 2013 devono essere conformi alle norme CEI 0-21 o CEI 0-16. Quindi confermo che ogni nuovo componente deve essere conforme alla norma vigente alla data della sostituzione. Quindi deve essere certificata conforme alle CEI 0-21 04/2019 e direi che le tarature devono essere conformi a tale norma, in quanto la tabella delle tarature ne fa parte integrante. Alcuni referenti dei distributori a volte chiedono di impostare la protezione di interfaccia come da regolazioni impostate alla data di allaccio, ma questa richiesta non è conforme e non rispetta le d indicazioni delle delibere sopra evidenziate.
      2) per quanto riguarda le comunicazioni ho sempre inviato una pec, e non ho mai ricevuto richieste di aggiornare il regolamento di esercizio. In ogni caso come richiesto dal regolamento di esercizio stipulato in fase di connessione, ogni modifica comporta l’aggiornamento del regolamento di esercizio, secondo me quindi è sufficiente eventualmente la parte tecnica del regolamento stesso, come ha scritto lei (allegato J etc). Il problema è che se compilo l’allegato J per una sola sostituzione di interfaccia, poi firmo un documento dove sottoscrivo tante altre cose che non sono di mia pertinenza ma di chia ha progettato e realizzato l’impianto in prima connessione. Per questo motivo io mando una pec con 2 righe di relazione, eventuale schema aggiornato, dichiarazione di conformità SPI e test report.
      3) io compilerei la pratica Delibera 786 sul portale sicuramente, pero manderei anche una pec come scritto sopra, tanto credo non le risponderanno mai, e lei con la pec è a posto, se vogliono altro lo comunicheranno loro

  3. Mi permetto di inserirmi per ulteriori precisazioni.
    La delib. Aeeg 84/2012 prevede:
    “Il produttore è tenuto a dare comunicazione della data di sostituzione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, all’impresa distributrice territorialmente competente e, qualora l’impianto percepisca gli incentivi previsti dalle normative vigenti, anche al GSE” (art 6.3 e 6.3bis).
    Quindi la comunicazione al distributore/Gse va fatta allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (ai sensi DPR 445/2000), firmata dal Produttore.
    Per quanto riguarda il distributore “e-distribuzione Spa” (ex Enel Spa, ex Enel Distribuzione Spa), la comunicazione può avvenire attraverso il Portale Produttori qualora la pratica per l’attivazione sia stata gestita con questa metodologia, oppure attraverso il canale di comunicazione Pec, se l’impianto era stato attivato in epoca precedente alla “nascita” del Portale Produttori.
    Qualora la pratica sia stata gestita sul portale tramite mandatario anziché dal produttore, va ricordato che il mandatario decade con l’attivazione definitiva dell’impianto/chiusura della pratica di connessione, pertanto la documentazione andrà firmata dal produttore.

    1. Ps: se il produttore non dispone/ha smarrito le credenziali per l’accesso al portale produttori, esiste apposita procedura per ottenerne di nuove.
      Consiglio contattare il num. verde che fornirà supporto.

  4. Buonasera, Stefano.
    Mi complimento per la precisione dei suoi articoli che leggo per la prima volta.
    Ho una domanda.: per un impianto FV di 960kWp con Regolamento di Esercizio 786 approvato nel 2018, la sostituzione oggi del SPI cosa richiede? Cioè cosa si deve comunicare all’Enel? e al GSE? Una semplice PEC con i dati della nuova PI, o fare nuova pratica su portale Enel?
    Ti ringrazio,
    Saluti.

    1. Le varie delibere che non cito per non annoiarti dicono che bisogna fare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dopo qualsiasi modifica apportata all’impianto.
      Quindi di sicuro va fatta una pec al distributore, informandolo della sostituzione, e completando la dichiarazione con lo schema elettrico (se si è modificato), l’allegata certificazione della SPI e il test report della prova in campo. La sostituzione va inoltre comunicata al GSE ma SOLO per impianti che beneficiano degli incentivi dei vari conti energia.
      Per quanto riguarda la Delibera 786, non so se e come e-distribuzione terrà traccia delle verifiche eseguite, ma per me potrebbe farlo tramite le comunicazioni Delibera 786.
      Quindi io farei la comunicazione sul portale. Secondo me dovrebbero inviarti eventuale sollecito fra 5 anni
      Se ti inviano sollecito prima gli mandi una pec con allegata la validazione del regolamento di esercizio Delibera 786 che e-distribuzione manda sempre al termine della procedura.

  5. Buonasera, Stefano.
    Complimenti per gli articoli nei quali mi imbatto per la prima volta.
    In un impianto FV di 960kWp, il 31/08/20 è stato sostituito il SPI, per un guasto, e ho capito che deve rispettare le norme cei0-16-2019.
    Il primo regolamento di esercizio per la delibera 786 è stato fatto nel 2018.
    Sul portale enel quindi non devo compilare nulla?suggerisci di inviare solo una pec on i dati del nuovo SPI e il test report realizzato in sito dal tecnico?
    Ti ringrazio.
    Saluti.

    1. Le varie delibere che non cito per non annoiarti dicono che bisogna fare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dopo qualsiasi modifica apportata all’impianto.
      Quindi di sicuro va fatta una pec al distributore, informandolo della sostituzione, e completando la dichiarazione con lo schema elettrico (se si è modificato), l’allegata certificazione della SPI e il test report della prova in campo. La sostituzione va inoltre comunicata al GSE ma SOLO per impianti che beneficiano degli incentivi dei vari conti energia.
      Per quanto riguarda la Delibera 786, non so se e come e-distribuzione terrà traccia delle verifiche eseguite, ma per me potrebbe farlo tramite le comunicazioni Delibera 786.
      Quindi io farei la comunicazione sul portale. Secondo me dovrebbero inviarti eventuale sollecito fra 5 anni
      Se ti inviano sollecito prima gli mandi una pec con allegata la validazione del regolamento di esercizio Delibera 786 che e-distribuzione manda sempre al termine della procedura.

  6. Buonasera, Stefano.
    Io ho diminuito la potenza dell’impianto per la rottura di un pannello fotovoltaico, di cui non sono riuscito a trovare un modello uguale. Sto seguendo le procedure presso e-distribuzione per aggiornare le loro banche dati, riguardo alla diminuzione della potenza del mio impianto. Nel compilare il regolamento di esercizio, mi è stato chiesto la taratura del sistema di protezione di interfaccia in conformità alla norma CEI 0-21. Però il mio SPI è del 2010 e conforme all’ALLEGATO A70. Quelli della e-distribuzione mi hanno detto che devo cambiare SPI, con uno conforme alla norma CEI 0-21, anche se il vecchio SPI non è guasto. Possibile che debba cambiare SPI (che funziona benissimo) solo per aggiornare i valori del mio impianto presso e-distribuzione? Non è assurdo, tenuto conto che dovrei aprire una nuova pratica presso e-distribuzione, senza aver finito la prima? Senza contare la comunicazione da fare al GSE.
    Ti ringrazio,
    Saluti.

    1. Secondo me potevi anche evitare di fare pratiche e comunicazioni, staccavi il modulo rotto e finiva tutto li.
      Perché altrimenti ogni volta che hai un modulo che non funziona devi fare variazioni.
      Quello di e-distribuzione che ti ha detto che devi cambiare SPI con un SPI CEI 0-21 solo perchè stai comunicando una variazione di potenza causa modulo rotto, non sa di cosa stia parlando. Non stai facendo alcuna modifica all’impianto, non stai facendo una nuova connessione.
      Comunque ribadisco, io non avrei comunicato nulla, avrei lasciato il modulo al suo posto scollegato e finiva tutto lì

  7. Al di là del quesito posto, a voler essere precisi lo Spi del 2010 non poteva essere conforme all’allegato A70 perché tale documento ancora non esisteva; Terna lo aveva infatti pubblicato il 13 marzo 2012, dopo che l’Aeeg lo aveva “positivamente verificato” con la famosa delibera 84/12 dell’8 marzo, imponendo quindi i famosi nuovi requisiti recepiti poi nella norma Cei 0-21.
    L’assenza di un pannello fotovoltaico sicuramente ha un impatto trascurabile sulla rete e anche dal punto di vista formale. Sono invece i potenziamenti che devono seguire l’iter previsto e sottostare alle nuove norme, nonché anche gli smantellamenti devono un iter formale di dismissione

    1. Ciao VIC.
      Le protezioni BT conformi DK5940 non erano certo conformi all’allegato A70 alla data della loro uscita, in quanto come hai giustamente detto, l’Allegato A70 è successivo.
      Però, possiamo dire che sono conformi all’allegato A70 successivamente alla richiesta della delibera 243 che ne chiedeva la conformità al solo art. 5 dell’Allegato A70, con la deroga per le frequenze (49-51 invece che 47,5-51,5).
      Quindi normativamente e tecnicamente possiamo dire che le vecchie interfacce DK5940 sono conformi all’allegato A70 in deroga come da indicazioni della Delibera 243.

  8. Ciao Stefano.
    Vero, in effetti se c’è stato l’adeguamento previsto per impianti con P maggiore di 6 kW.
    Non per farne una questione filosofica.., ma quelli di potenza inferiore non adeguati ma comunque “tollerati” dall’A70, sarebbero da ritenersi conformi in quanto esclusi dalla necessità di retrofit?
    Il commento mi aveva fatto comunque pensare che Michele ritenesse l’inverter conforme all’allegato A70 già dall’epoca dell’installazione.

  9. Buongiorno Stefano, complimenti per la precisione e la chiarezza delle sue risposte. Vorrei esporle il caso di un impianto fotovoltaico della potenza di 19,78 kW allacciato ad agosto 2013 con SPI conforme alla CEI 0-21 vigente a quell’epoca. Ora a seguito di un sollecito ricevuto dal Distributore per le verifiche previste dall’AEEG 786/2016 per lo stesso impianto, ci si è accorti che il relè d’interfaccia era rotto e doveva essere sostituito. Si è pensato giustamente di sostituire il dispositivo rotto con uno nuovo e conforme all’ultima CEI 0-21 attualmente in vigore. Come sappiamo l’ultima norma CEI 0-21:04/2019 ha delle soglie impostate e dei tempi di intervento molto diversi rispetto a quelli previsti dalle versioni precedenti della stessa norma. Andando poi sul portale Produttori di e-distribuzione per caricare la pratica di verifica secondo l’AEEG 786/2016 e selezionando l’opzione: “ Requisiti di cui alla Regola Tecnica di Connessione, costituita dalla Norma CEI 0-21”, vengono mostrate le soglie di una CEI 0-21 precedente al quella attuale e non c’è possibilità di modificarle o di selezionare versioni diverse della CEI 0-21. Parlando con il tecnico che dovrà eseguire la verifica in sito dell’SPI sarebbe possibile impostare sulla nuova SPI le stesse soglie con gli stessi tempi di intervento previsti all’epoca dell’allaccio e produrre un test report con le stesse soglie impostate e visibili sul portale Produttori di e-distribuzione. In questo caso avrei una SPI certificata e conforme alla CEI 0-21:04/2019 ma con le stesse tarature della versione della CEI 0-21 della SPI sostituita. A causa di una limitazione del portale Produttori di e-distribuzione sembrerebbe l’unica soluzione praticabile. Cosa ne pensa? Mi saprebbe indicare una soluzione diversa?
    Cordialmente
    Emanuele

    1. La soluzione che le ha prospettato il tecnico che dovrà fare la verifica non è percorribile perché non è normativamente corretta. Secondo la delibera 84-2012 e successive modifiche un’interfaccia (o un inverter) sostituita deve essere conforme alle norme vigenti alla data della sostituzione.
      Quindi firmware conforme alle norme CEI 0-21 edizione 2019 e tarature conformi alla tabella di taratura della medesima edizione della norma.
      E-distribuzione evidentemente fa fatica ad aggiungere un menù e non considera tutte le nuove installazioni causate da guasti e malfunzionamenti, che sono tanti.
      In ogni caso il problema è facilmente superabile.
      Inserisce i dati come li vuole il portale e quando stampa il PDF modifica quelli differenti, mette un asterisco di fianco e scrive “interfaccia nuova e conforme CEI 0-21 edizione 2019”.
      Cosa già fatta e accettata varie volte dal distributore. Il problema è loro e quindi devono accettare per forza.
      Ricordo anche che la sostituzione di inverter e interfacce va comunicata al distributore tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio come previsto dalle delibere sopra citate.

  10. Buongiorno,
    Nel caso di un impianto da 5,2 kWp in SSP per il quale si sta procedendo a sostituire l’inverter passando da un modello da 6 kW a uno da 5 kW è sufficiente inviare la comunicazione di sostituzione e la dichiarazione di conformità del nuovo inverter a e-distribuzione o è necessario anche dare comunicazione a GSE e a Terna?

  11. Buongiorno;
    ci sono dei tempi per comunicare tramite SIAD il combiamento dell’inverter,
    ad esempio se è stato cambiato il 3-5-22 ma la comunicazione la farei solo in data 4-7-22,
    posso mettere la data 3-5 anche se faccio oggi la comunicazione, oppure metto la data attuale

    grazie

  12. Buongiorno Stefano, la mia situazione è la necessaria sostituzione dell’inverter (guasto) su un impianto con P=3kW
    Come mi devo comportare con e-distribuzione?

    1. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per comunicare sostituzione inverter (Delibera 84/2012), allegando DICO CEI 0-21 dell’inverter, e foto autotest.
      Nient’altro.

      1. Grazie! Per quanto riguarda la ditta installatrice, deve rilasciarmi la Dichiarazione di conformità SPI?

        1. La ditta deve rilasciare la dichiarazione di conformità per l’istallazione del nuovo inverter, per lo meno per manutenzione ordinaria. Ma di sicuro le diranno che non serve 😉
          Non c’è nessuna dichiarazione di conformità per la SPI. E’ compresa nella DICO CEI 0-21 dell’inverter (che come potrà vedere quando l’avrà comprende il dispositivo di conversione e anche la protezione di interfaccia).

  13. Buongiorno

    vorrei acquistare un inverter Huawei monofase da 3kW il SUN2000-3KTL-L1 questo in precisione https://www.duowatt.it/inverter-huawei-3kw-sun2000.

    Ho 6 Pannelli da 360W per un Totale di 2160W posso utilizzare questo inverter da 3000W? Ho letto nella scheda tecnica ma non trovo nessun riferimento questo è il link ufficiale Huawei della scheda tecnica.
    https://solar.huawei.com/-/media/Solar/attachment/pdf/it/datasheet/SUN2000-2-6KTL-L1.pdf

    Potete consigliarmi

    Grazie

    1. Lo può usare tranquillamente, anche se gli inverter hanno un rendimento migliore se utilizzati a piena potenza, la curva di rendimento cala al calare della potenza in ingresso rispetto a quella nominale, parliamo di poca cosa. Se non trova il modello da 2kW può usare quello da 3kW

  14. Buongiorno e complimenti!
    Ho un vecchio impianto fotovoltaico con un unico inverter trifase da 15kW (P nominale lato AC) con SPI e DDI integrato.
    Purtroppo si è guastato e devo pertanto sostituirlo.
    Coglierei l’occasione per installare anche un sistema di accumulo.
    In questo caso devo anche prevedere un SPI esterno all’inverter o, trattandosi di un impianto esistente, posso utilizzare l’SPI interno all’inverter (adeguato ovviamente alle nuove soglie e disposizioni vigenti)?
    Grazie

    1. Purtroppo deve inserire una SPI esterna.
      Un inverter da 15kW non può avere certificazione per la SPI interna, ed in ogni caso deve essere conforme alle norme vigenti, ed essendo l’impianto superiore a 11,08kW serve SPI esterna

  15. Salve, impianto incentivato in IV conto energia.
    Abbiamo deciso di sostituire i moduli esistenti con nuovi moduli conformi alle normative prescritte dal GSE in questi casi.
    La potenza di picco scenderà da 5.04 kWp a 4.92 kWp. L inverter da 5 kW non verrà sostituito.
    Le domande sono:
    1. Diminuendo la potenza in immissione da 5 kW a 4,92 kW va fatta una pratica di adeguamento connessione esistente i basta una comunicazione via PEC?
    2. Nel caso vada fatta la pratica di adeguamento, l’incertezza è conforme alla prima versione della CEI 0-21, il distributore potrebbe non accettare la dichiarazione di conformità e richiedere l’installazione di un nuovo inverter conforme alla CEI 0-21 ultima versione 2022? Lo chiedo poiché l’intervento si configura come una modifica alla sezione esistente

    1. In teoria è come ha scritto lei, e se si tratta di modifica sezione esistente in teoria tutta la sezione dovrebbe essere conforme alle norme vigenti.
      La mia opinione è che per 120W non abbia alcun senso fare comunicazioni.

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