L’ Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha pubblicato la delibera che prende il nome di DELIBERAZIONE 26 APRILE 2012 165/2012/R/EEL. La delibera individua e conferma i valori dei premi riconosciuti nel caso di interventi di retrofit sui sistemi di protezione di interfaccia degli impianti di generazione distribuita, ed è un aggiornamento della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel.
Come saprete la delibera 84/2012 si è dedicata anche agli impianti di potenza superiore a 50kW gia connessi in MT alla data di pubblicazione della delibera o che saranno connessi entro il 31/03/2012. Gli interventi previsti dalla delibera, dall’allegato A70 e dalle norme CEI 0-21 si sono resi necessari infatti per i problemi della rete di cui abbiamo già parlato, ed era logico che ci si occupasse in modo retroattivo, anche degli impianti di potenza rilevante già connessi in MT. Proprio per questo motivo (ovvero la necessità di interventi di retrofit su impianti esistenti) sono stati introdotti dei “premi” che permetteranno agli utenti di compensare (vediamo se sarà così) i costi sostenuti per l’adeguamento (leggi l’approfondimento).
La delibera del 26 aprile (165/2012) si è resa necessaria in quanto l’Autorità ha ricevuto 180 segnalazioni, delle quali circa 160 segnalavano costi circa doppi rispetto a quanto indicato nella delibera 84/2012, mentre circa 20 segnalavano interventi con costi medi sino a 15-20.000 euro. Secondo l’Autorità la maggior parte delle segnalazioni ricevute non presenta alcun elemento atto a supportare le previsioni degli scriventi. Inoltre le rimanenti segnalazioni riportano dati di costo relativi a interventi che comprendono modifiche ulteriori rispetto a quelle minime necessarie per l’implementazione del comma 5.1, della deliberazione 84/2012/R/eel, con particolare riferimento all’installazione di opportuni sistemi atti a rilevare la tensione omopolare sul lato media tensione dell’impianto.
La delibera 165/2012 conferma quindi i compensi stabiliti per gli interventi di retrofit, ovvero 2.000 o 5.000 euro con riduzione programmata se effettuata dopo il 30 giugno 2012 in base alla data di realizzazione e quindi dell’invio della necessaria documentazione al distributore:
a) 0,8 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di luglio;
b) 0,6 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di agosto;
c) 0,4 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di settembre;
d) 0,2 qualora la comunicazione sia inviata nel mese di ottobre.
Infine è stata inserita una deroga alla frequenza e tensione di funzionamento degli impianti di produzione tradizionali come definiti dall’Allegato A70, di potenza superiore a 50 kW, connessi o da connettere alle reti di media tensione, già in esercizio o che entrano in esercizio entro il 31 marzo 2012. I produttori hanno l’obbligo di adeguare il sistema di protezione di interfaccia dei predetti impianti alle prescrizioni del paragrafo 8 dell’Allegato A70, e di adeguare il funzionamento degli impianti di produzione tradizionali alle prescrizioni del paragrafo 5 del medesimo allegato esclusivamente entro i limiti consentiti dalle macchine rotanti già installate, dando evidenza, nella dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 4.2, lettera c), dei nuovi ampliati limiti di frequenza (e di tensione) entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio a seguito dell’adeguamento, qualora difformi dai limiti riportati nel paragrafo 5 del predetto Allegato A70. Nella medesima dichiarazione occorre anche evidenziare il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti.
Clicca qua per scaricare la delibera 165/2012 e qua per visitare la pagina dedicata sul sito AEEG.