Cambiano le regole per ottenere il beneficio del 10% per impianti realizzati con componenti riconducibili ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea.
A partire da gennaio 2012 le semplici dichiarazioni di un ente terzo certificatore (accreditato a livello europeo o nazionale o membro IECEE nell’ambito fotovoltaico) non saranno più accettate dal GSE.
Il GSE con la pubblicazione della Revisione 2 alle Regole Applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti (Dicembre 2011) integra le informazioni che dovranno essere contenute nell’attestato che certificherà il rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento della tariffa premio.
La revisione 2 alle Regole applicative indica al paragrafo 4.5 le modalità di valutazione delle condizioni di maggiorazione della componente incentivante, specificando le modalità di attestazione della provenienza dei moduli (sia quelli la cui lavorazione comprende la stringatura delle celle, l’ assemblaggio/laminazione e i Test elettrici realizzata in un sito all’interno dell’ Unione Europea, sia quelli che contengano almeno un componente inteso come silicio cristallino, wafer o cella prodotto in Unione Europea).
La provenienza UE dei moduli in silicio cristallino e dei moduli in film sottile, dovrà essere certificata tramite attestato contenente tutte le informazioni indicate dal GSE, e rilasciato da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25. In deroga a quanto sopra, il GSE ammetteva (sino al 31/12/2011) semplici dichiarazioni di un ente terzo certificatore (accreditato a livello europeo o nazionale o membro IECEE nell’ambito fotovoltaico). Da Gennaio 2012 tali dichiarazioni “semplificate” non saranno più ammesse.
Le ulteriori informazioni che dovranno essere contenute negli attestati da gennaio 2012, tra l’altro non richieste nella prima revisione delle regole applicative (agosto 2011), complicano ulteriormente un meccanismo ancora da oliare. La revisione 2 delle regole appicative è stata pubblicata il 6 dicembre 2011, lasciando ben poco tempo agli addetti del settore per ottenere nuove ispezioni di fabbrica da parte degli organismi certificatori aventi i requisiti indicati nella guida CEI 82-25. I produttori con impianti entrati in esercizio nella seconda metà di dicembre 2011 subiscono passivamente, in quanto spesso non sono ancora in possesso degli attestati conformi.
Onde evitare rischi di “rigetto” delle richieste di tariffa premio per componenti prodotti nell’Unione Europea, i produttori e i tecnici responsabili della documentazione di progetto attendono i certificati conformi, scontrandosi con le discutibili regole il IV conto Energia che prevede un tempo limite di 15 giorni dalla data di entrata in esercizio per l’inoltro telematico della richiesta di concessione della tariffa incentivante. Trascorsi i 15 giorni si perdono i benefici dell’incentivo dalla data di entrata in esercizio dell’impianto sino alla data di invio telematico della richiesta.