Con la Deliberazione 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (di seguito anche AEEGSI) ha imposto ai responsabili della gestione degli impianti di produzione di eseguire sui sistemi di protezione di interfaccia le verifiche dalla Variante 2 alla Norma CEI 0-16 e dall’Allegato G alla nuova edizione della Norma CEI 0-21, dandone informativa al gestore di rete.
Per l’invio della comunicazione di avvenuta verifica, i titolari degli impianti di produzione dovranno utilizzare un apposito servizio sul portale produttori che e-distribuzione metterà a disposizione a partire dal mese di Agosto 2017 al fine di consentire il rispetto degli adempimenti previsti nella deliberazione 786/2016/R/eel.
Ciao Stefano,
ho bisogno di una informazione di confronto.
Se ho una impianto FV entrato in funzione in data 31/12/2010 avente potenza 71,76 kW in BT con la vecchia DK5940 ed ho inserito un relè di interfaccia G2FW50HzYFA02-Italia, le verifiche le devo fare con la CEI 0-21? Se sì, allora devo cambiare il tipo di relè interfaccia in quanto non contiene tutte le prove ? Oppure posso fare le verifiche per la sola parte prevista dal relè?
Grazie
Le verifiche vanno fatte in conformità alla norma vigente alla data dell’installazione, e successive eventuali delibere che ne hanno eventualmente modificato le tarature.
Ciao Stefano, ti chiedo alcune delucidazioni sulle tarature delle protezioni di interfaccia oggetto di verifica come da delibera 786/2016.
1) SPI in impianti BT ante CEI 0-21 (DK5940): per queste protezioni non vi è alcuna guida sulle procedure di verifica (per esempio non c’è alcun riferimento all’errore ammissibile), inoltre le tarature sono totalmente diverse da quelle previste dalla CEI 0-21, a partire dall’assenza delle doppie soglie. Come ci si deve comportare?
2)SPI in impianti MT CEI 0-16 ante allegato A70: le SPI di questi impianti prevedevano delle tarature diverse rispetto alla CEI 0-16 attuale, però sono state sostituite nel 2012 con altrettante SPI conformi all’allegato A70 di Terna. In questo caso le tarature sono state aggiornate a quelle previste dalla CEI 0-16 post A70 oppure sono state lasciate quelle previste nel primo regolamento di esercizio implementando solo la doppia soglia di frequenza con lo sblocco voltmetrico?
3)SPI in impianti MT CONFORMI A70- PERIODO TRANSITORIO (marzo-luglio 2012?): queste SPI erano già conformi alla CEI 0-16 A70, tuttavia nel periodo transitorio, il regolamento di esercizio prevedeva soglie diverse rispetto alla CEI 0-16 finale, a partire dalla mancanza delle 2° soglie di minima e massima tensione. Suppongo che le verifiche vadano effettuate con queste tarature,non credo debbano essere aggiornate alla 0-16 attuale. Giusto?
INFINE: spesso il cliente non è in grado di fornire il regolamento di esercizio. Qual è il metodo più veloce per ottenere le soglie di taratura previste?
Grazie,
Matteo.
1) onestamente non ho capito, le tarature sono diverse da quelle della CEI 0-21, perchè gli impianti sono stati allacciati con un altra normativa (o meglio direttiva Enel). Nella DK ci sono dei limiti di errore, non per le prove perchè non si parla di prove, ma per le caratteristiche delle protezioni, quindi le verifiche le puoi fare basandoti su quegli errori (tolleranze sulle soglie e sui tempi di intervento). Un metodo di prova accettato da Enel per la DK5940 è indicato, si tratta di autotest, vero, ma ritengo sia utilizzabile anche per le protezioni, in ogni caso anche senza le indicazioni di Enel si può fare una prova con caratteristiche simili a quelle delle CEI 0-21
2) non posso sapere come sono state regolate le protezioni di impianti che non conosco, in ogni caso il verificatore verifica quello che c’è, poi se uno vuole anche capire cosa sta provando e sistema le boiate……….tanto meglio. Il responsabile delle tarature è il produttore e il tecnico che ha firmato i vari documenti, il verificatore è responsabile della certificazione di quelle tarature
3) vale quanto detto sopra, tu verifichi quello che c’è sulla protezione, non sei responsabile della taratura
Non c’è un modo veloce per ottenere le tarature, lo hai detto tu stesso, le tarature nei periodi transitori erano varie, quindi le puoi conoscere seolo con il regolamento di esercizio, in ogni caso anche la carta serve a poco, ieri prova in campo con tabella richieste Enel, tabella compilata dal tecnico, taratura trovata sulla SPI………………….non c’era un valore che combaciava………buon divertimento
Salve,
sapete quando sarà disponibile sul portale di E-Distribuzione la sezione per l’inserimento dei risultati delle prove ex deliberazione 786/2016/R/eel? A me ad oggi risulta che ancora non sia stato aggiornato il portale…
grazie
Claudia
Il 27 ottobre come da comunicazione e-distribuzione sul portale
Buongiorno, sono io o ad oggi (31/10) sul portale non si vede ancora niente?
Voi come fate per fare il prezzo al cliente? La taratura è un conto, ma la comunicazione al gestore, se invece diventa un rifacimento del regolamento di esercizio?
Ancora niente
Io non ho offerto le pratiche di aggiornamento (e non mi interessa farle)
Detto questo non capisco su quale base molti hanno fatto offerte ai clienti, come scrivi giustamente tu, ancora non si sa cosa ci sia da fare.
Mah………..
Il fatto è che ho una sessantina di clienti solo entro fine anno, e se non mando un’offerta vanno da qualcun altro. Anche perché poi i tempi delle prove non sono bruscolini, soprattutto con alcuni SPI…
Ne facessimo 4 al giorno, sono 3 settimane di lavoro, e siamo già a novembre…
Gli offri la prova SPI e poi quando si saprà qualcosa gli offri il caricamento, tanto se non gli va bene il prezzo il tuo documento lo pu caricare chiunque altro.
In ogni caso credo che al massimo faranno caricare la tabella della tarature, non credo un regolamento intero nuovo
va caricamento il regolamento intero oltre alle tarature
Buongiorno, mi pare che il Portale Produttori e-distribuzione presenti delle incongruenze sulle soglie da rispettare.
Infatti per impianti in regola con l’impostazione delle SPI, selezionando nel Portale la relativa “Prescrizione Applicata” ne derivano delle soglie differenti rispetto a quelle (correttamente) impostate e verificate; ne deriva che il test eseguito è non conforme e il regolamento di esercizio non è salvabile per la firma e l’invio.
Avete notizie in merito, o esperienze analoghe? Si possono valutare metodi alternativi di invio delle verifiche?
Grazie
Siamo tutti nella stessa barca.
I dati del portale sono sbagliati
A questo punto penso che anticiperò le verifiche via PEC, poi quando sarà possibile opererò tramite Portale Produttori.
Grazie
Buongiorno, che voi sappiate il portale Enel è adesso funzionante?
Sono riuscita a riportare correttamente delle verifiche per impianti che ricadono nel
caso 4: ai sensi dell’art. 4,comma 4.1,lettera b) della delibera 84/2012/R/eel
ma non mi trovo in linea con i valori del test per gli impianti che ricadono nel
caso 5: ai sensi dell’art. 4,comma 4.1,lettera c) della delibera 84/2012/R/eel.
Per semplificare:
– caso 4 impianti in esercizio tra 01/07/2012 e 31/12/2012
– caso 5 impianti in esercizio dopo 31/12/2012
Grazie
Mi pare che funzioni.
Non ci dovrebbero essere differenze tra il caso 4 e il caso 5.
Le tarature CEI 0-21 non sono mai cambiate se non il comando locale, direi sempre basso nel caso 5
Anke io pensavo di fare così
Allego una nota che faccio firmare al produttore
E report
Oggi enel mi ha detto che L aggiornamento del portale in merito alle soglie è previsto per la prima decade di gennaio
Bo’…
Per la comunicazione della verifica SPI, quali dei 4 punti bisogna spuntare?
– Requisiti di cui all’Allegato A.70 di Terna (par. 5),ai sensi dell’art. 5bis,comma 5bis.1,lettera a) e b) della delibera 84/2012/R/eel
– Requisiti di cui all’Allegato A.70 di Terna (esclusivamente in relazione alle prescrizioni di cui al paragrafo 5),ai sensi dell’art. 4,comma 4.1, lettera d) della delibera 84/2012/R/eel
– Requisiti di cui all’Allegato A.70 di Terna e alla Norma CEI 0-21 come modificata dal CEI a seguito del recepimento del predetto Allegato, ad eccezione della regolazione di tensione di cui al paragrafo 7.2.1 dell’Allegato A70 e 8.5.1 della Norma CEI 0-21, ai sensi dell’art. 4, comma 4.1, lettera e) della delibera 84/2012/R/eel
– Requisiti di cui alla Regola Tecnica di Connessione,costituita dalla Norma CEI 0-21
Dipende dalla data di allaccio dell’impianto.
Se si leggono gli articoli richiamati della Delibera 84/2012 ci sono le date. In ogni caso, in fila :
1) prima del 30 marzo 2012
2) dal 30 marzo 2012 al 30 giugno 2012
3) dal 1 luglio 2012 al 31 dicembre 2012
4) dal 1 gennaio 2013 in poi
Ma meglio controllare perchè sono andato a memoria