A molti di voi sarà capitato di ricevere telefonate con proposte di nuove forniture di energia elettrica, che spesso si traducono in modifica dei contratti senza che l’utente abbia effettivamente richiesto la modifica del servizio. Una truffa nella quale incappano spesso le persone meno esperte, ma a volte anche chi ha risposto semplicemente ad una telefonata o ha detto si per una consulaenza che si è poi trasformata in un vero contratto con una nuova società.
L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con la delibera 153-2012/R/com ha preso in considerazione questo delicato argomento. Una “lista nera” dei venditori con maggior numero di contratti non richiesti, obblighi di verifica a carico dei venditori, rafforzamento del Codice di condotta commerciale. Sono questi alcuni dei principali interventi di regolazione approvati dall’Autorità per l’energia per contrastare il fenomeno dei contratti non richiesti, con misure di prevenzione, di ripristino e di stretto monitoraggio a tutela dei clienti domestici e delle PMI nei settori elettrico e gas.
L’Autorità pubblicherà sul proprio sito internet una vera e propria “lista nera” per i venditori con il più elevato numero di contratti non richiesti, all’insegna di un’operazione di trasparenza nell’interesse degli stessi venditori. Infatti, precisa l’AEEG nel comunicato del proprio sito web, il perdurare di comportamenti anche marginali volti a tollerare o a non controllare a sufficienza l’attivazione di contratti non richiesti non può che minare la reputazione degli operatori, danneggiandoli nel valore fondamentale che è la fiducia del cliente finale.
E, sempre sulla reputazione, continua il comunicato, sarà costruito un elenco delle società che adotteranno procedure semplificate definite dall’Autorità a vantaggio dei consumatori, per garantire la certezza di rientro dai contratti non richiesti. Fra queste, in particolare la possibilità di tornare al precedente venditore in modo automatico e senza alcun costo, attraverso una specifica “procedura di ripristino”.
Ulteriore garanzia del cliente, la ‘procedura di ripristino’ prevede che nel periodo di fornitura relativo al contratto non voluto, venga applicato il prezzo di tutela, scontato della quota di remunerazione dell’attività del venditore. L’Autorità ha infatti deciso che alla società di vendita che ha posto in essere pratiche risultanti in un contratto contestato non venga riconosciuta la componente relativa alla commercializzazione al dettaglio.
Infine, per consentire una più facile e certa identificazione dei venditori “porta a porta”, nel Codice di condotta commerciale sono state introdotte norme più stringenti sugli obblighi per il personale commerciale, in particolare nel cartellino identificativo dovrà essere indicato il nome e il numero di codice ma anche il numero verde della società titolare dell’offerta proposta. In ogni caso sarà vietato dare ai clienti numeri diversi da quelli della società rappresentate. Con questa delibera l’Autorità ha introdotto la prima implementazione di una regolazione innovativa per mitigare la “piaga” dei contratti non richiesti nel mercato al dettaglio.