Fotovoltaico e Registro Grandi Impianti: precisazioni del GSE sulla certificazione di fine lavori

Negli ultimi tempi il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per i grandi impianti, ha creato non poco scompiglio tra gli addetti ai lavori, che hanno chiesto delucidazioni al GSE il quale ha risposto oggi sul suo portale, con relativa Twittata come ormai è tradizione per un GSE sempre più social (anche se onestamente un po di tempo in più piotrebbero dedicarlo alle pratiche ferme da mesi).

Come si legge nella nota del GSE (consulta la pagina dedicata) gli utenti sono stati informati del fatto che il GSE non può procedere alla valutazione della richiesta di accesso alle tariffe incentivanti in assenza dell’esito della verifica di rispondenza di cui all’articolo 9, comma 2 del DM 5 maggio 2011, a cura del Gestore di Rete.

A tale proposito il GSE ricorda che:

• ai sensi dell’art. 9, comma 1 del DM 5 maggio 2011 e del paragrafo 9 delle “Regole Tecniche per l’iscrizione al Registro per i Grandi Impianti fotovoltaici di cui al DM 5 maggio 2011” pubblicate dal GSE, il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare al Gestore di Rete territorialmente competente le stampe della comunicazione di fine lavori e della perizia asseverata, caricate sul sistema informatico, recanti il protocollo del GSE, unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dal GSE, ai fini della verifica di rispondenza di cui all’articolo 9, comma 2 del DM 5 maggio 2011;
• unitamente ai documenti sopra descritti, il Soggetto Responsabile dovrà inviare al Gestore di Rete anche l’attestazione di avvenuto pagamento del corrispettivo convenzionale per la remunerazione delle attività di certificazione di fine lavori previsto ai sensi dell’articolo 4 della Delibera dell’AEEG n. 149 del 27 ottobre 2011;
• il Gestore di Rete, entro 30 giorni dalla data di ricezione della certificazione di fine lavori, verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata con quanto effettivamente realizzato. A seguito di tale attività il Gestore di Rete trasmette l’esito della verifica al GSE;
• il termine di 120 giorni a disposizione del GSE per assicurare l’erogazione delle tariffe incentivanti decorre dal momento in cui il GSE venga a conoscenza dell’esito della verifica di rispondenza, semprechè l’impianto sia già entrato in esercizio.

Quindi da quanto evidenziato dal GSE, il NON riconoscimento delle tariffe incentivanti dipende dalla mancanza di documenti e dagli errori nelle procedure di richiesta della tariffa incentivante. Occorrerà quindi sistemare la documentazione necessaria in modo che il GSE possa avviare la procedura per il riconoscimento delle tariffe incentivanti.

(fonte GSE)

Author: Stefano Caproni

Perito Elettrotecnico, mi occupo di progettazione di impianti elettrici, energie rinnovabili, consulenza e progettazione di impianti fotovoltaici. Profilo linkedIn

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