E’ stata aggiornata a febbraio la guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie. Detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie, IVA sulle ristrutturazioni, detrazioni IRPEF sugli interessi dei mutui, principali interventi ammessi alla detrazione del 36%. Un miriade di norme e regole che mettono a dura prova chi intenda operare ristrutturazioni edilizie e cerchi di districarsi e di conoscere cosa fare e come poter godere dei benefici delle norme in vigore.
Nella premessa alla guida l’Agenzia segnala che dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza. L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.
È a regime anche la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono, entro sei mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. In questi casi, l’acquirente o l’assegnatario della singola unità immobiliare potrà fruire del 36% del valore degli interventi eseguiti. Questo valore si assume in misura pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
L’agenzia segnala anche che negli ultimi tempi molte normative sono cambiate:
– l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara
– la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare
– l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
– la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
– l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
– l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
La guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il beneficio fiscale, illustrando modalità e adempimenti. (clicca qua per scaricare la guida in PDF).