Prezzi minimi garantiti per il ritiro dell’energia, la delibera 618/13 e le precisazioni del GSE

Tralicci-2Con la deliberazione 19 dicembre 2013 618/2013/r/efr l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha definito il valore dei prezzi minimi garantiti per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 mw per i quali è consentito l’accesso al ritiro dedicato per il 2014.

L’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387/03 e il comma 41 della legge 239/04 hanno previsto infatti che l’Autorità determini le modalità per il ritiro dedicato facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.

Nel testo della delibera, si legge che “nella definizione delle condizioni economiche di ritiro, l’Autorità, sin dalle prime applicazioni, ha ritenuto opportuno tener conto delle peculiarità di impianti di ridotte dimensioni caratterizzate da elevati costi di esercizio e manutenzione e limitata produzione annua. I prezzi minimi garantiti costituiscono, pertanto, una forma di tutela per gli impianti di produzione di energia elettrica da risorse rinnovabili marginali o residuali che, diversamente, non potrebbero coprire i propri costi di gestione”.

I prezzi minimi garantiti, per l’anno 2014 sono stati pertanto rivisti e sono consultabili nella tabella di sintesi sotto riportata.

Tabella Ritiro Dedicato

 

In una nota il GSE ha precisato le modalità che verranno applicate agli impianti, e che i Prezzi Minimi Garantiti (PMG), definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini dell’applicazione del servizio di Ritiro Dedicato, saranno pari per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l’energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche.

Nel caso di impianti incentivati che accedono al servizio di Ritiro Dedicato e che hanno optato per la remunerazione a PMG il GSE, in ottemperanza alle disposizioni normati (Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 201),  provvederà ad applicare la remunerazione a Prezzo Zonale Orario (PO) a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Gli impianti di potenza fino a 1 MW che non percepiscono incentivi che intendano modificare la tipologia di remunerazione (da PMG a PO o viceversa), possono inviare una richiesta scritta su carta intestata al GSE, corredata dal documento d’identità del legale rappresentante (clicca qua per maggiori informazioni). per chi invia la richiesta entro il 10 febbraio, sara in via eccezionale applicata la nuovaremunerazione a partire dal 1 gennaio 2014.

Author: Stefano Caproni

Perito Elettrotecnico, mi occupo di progettazione di impianti elettrici, energie rinnovabili, consulenza e progettazione di impianti fotovoltaici. Profilo linkedIn

6 commenti a “Prezzi minimi garantiti per il ritiro dell’energia, la delibera 618/13 e le precisazioni del GSE

  1. Ma si parla solo d’impianti in ritiro dedicato.
    Di sicuro non vale la riduzione del prezzo minimo garantito a chi fà scambio, stessa cosa anche per chi ha tariffa omnicomprensiva.

  2. Ciao Stefano, per gli impianti che accedono alle condizioni del decreto rilancio (superbonus 110%) cosa occorre indicare nella domanda di connessione in merito al regime commerciale? Io penso “cessione parziale ritiro dedicato”. In questo caso l’energia verrà ceduta al GSE che corrisponderà un valore economico?

    1. Ancora non è chiaro dove verranno indirizzati questi impianti, un contratto di dispacciamento dovranno averlo per forza.
      Direi che se metti la voce dove è contemplata la cessione parziale non sbagli

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