Dichiarazioni sostitutive delibera AEEG 84/2012: quelle che Enel rifiutava erano corrette

Soliti pasticci all’Italiana, solite complicazioni che non aiutano certo i produttori (produttori di energia e produttori di inverter) a vivere serenamente la loro domanda di connessione. Avevamo parlato pochi giorni fa del fatto che Enel rifiutava alcune dichiarazioni sostitutive di atto notorio (leggi l’approfondimento), in quanto nelle stesse era indicato che gli inverter erano “predisposti” per essereresi conformi alle prescrizioni dell’allegato A70. Molti produttori infatti avevano venduto inverter (o avevano già nei magazzini pronti per la spedizione) inverter con taratura di frequenza 49,7-50,3 ma che potevano essere resi conformi all’allegato A70 solo con una modifica del firmware o anche con una semplice operazione tramite il menu dello stesso inverter.

Ora invece i chiarimenti dell’AEEG parlano chiaro, come meglio precisato nella risposta ad una delle domande frequenti contenute nel documento pubblicato ieri dall’AEEG al fine di chiarire alcuni aspetti legati alla delibera. In particolare riteniamo che la frase sotto riportata non lasci spazio a dubbi:

DOMANDA
Come ci si comporta nei casi in cui gli inverter o i sistemi di protezione di interfaccia possono essere resi conformi ad una o più prescrizioni dell’Allegato A70 e/o della Norma CEI 0-21 tramite interventi di aggiornamento del firmware o di regolazione manuale delle soglie di frequenza e/o di tensione eseguibili direttamente dall’installatore?

RISPOSTA
In tali casi, nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio redatte dai costruttori ai sensi del comma 4, comma 2, lettera a), della deliberazione 84/2012/R/eel, in relazione alla singola prescrizione dell’Allegato A70 o alla Norma CEI 0-21 per la quale è possibile il solo intervento dell’installatore, il costruttore deve dichiarare che il prodotto è predisposto per essere conforme a quanto richiesto dalla predetta prescrizione evidenziando il tipo di intervento che deve essere effettuato dall’installatore.
Spetta quindi all’installatore attestare, nella dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c), della deliberazione 84/2012/R/eel, di aver effettuato gli interventi necessari di aggiornamento firmware o di regolazione manuale delle soglie di frequenza e/o di tensione, come indicati dal costruttore, garantendo il rispetto, da parte dei singoli componenti e dell’impianto, delle prescrizioni di cui all’Allegato A70 e/o alla Norma CEI 0-21

Quindi molte delle dichiarazioni che avevano predisposto i produttori di inverter erano corrette, ma gli stessi sono stati costretti a predisporne altre quando non era becessario. Ora noi ci chiediamo perchè si debba complicare la vita agli addetti ai lavori in questo modo. Stiamo parlando di una cosa molto semplice, la frequenza di un inverter, e non capiamo perchè ci si debba incastrare in queste complicazioni che non portano altro che all’esasperazione degli addetti ai lavori, all’aumento della carta da produrre e trasmettere e alla difficoltà nel rispetto delle tempistiche pianificate per l’allacciamento.

Abbiamo un impianto ultimato da un mese in attesa di allacciamento, speriamo entro Natale di riuscire a sapere quale dichiarazione dobbiamo inviare per dimostrare che questi benedetti inverter hanno la frequenza regolata a 49-51Hz. Ma non si fa prima a controllare in contraddittorio con Enel durante l’allacciamento e firmare un documento sul posto ?  Speriamo che qualcuno la pensi come noi.  Ringraziamo il nostro lettore Vic che ci da sempre ottimi spunti per parlare di queste cose.

Author: Stefano Caproni

Perito Elettrotecnico, mi occupo di progettazione di impianti elettrici, energie rinnovabili, consulenza e progettazione di impianti fotovoltaici. Profilo linkedIn

50 commenti a “Dichiarazioni sostitutive delibera AEEG 84/2012: quelle che Enel rifiutava erano corrette

  1. Scrivo in merito a dei dubbi che ho relativamente all’obbligo del  produttore di consegnare ad Enel distribuzione  in sede di comunicazione fine lavori Per la connessione entro il 30 giugno ca. della dichiarazione sostitutiva per la verifica della SPI ( costituita da PI associata ad un DDI con bobina di minimA tensione) collegata in bt con allaccio del’impianto in MT.
    Il distributore di zona, nei suoi modelli da allegare al regolamento di esercizio chiede che si certifichi che vengano verificate tramite opportuna cassetta relè ( in campo) le tarature e i tempi di intervento della suddetta SPI.
    Premetto che l’impianto e’ stato dotato come previsto dall’allegato A70 di protezione 59N e relativi TV e che gli inverters rispettano ugualmente le prescrizioni.( paragrafi 5 e 8)
    Il dubbio e’ relativo al fatto che nella norma CEI 0-16 ( che regolamenta le connessioni in MT) non se ne fa menzione.
    Sarebbe previsto (quando entrerà a regime) dalla CEI 0-21 che regolamenta le connessioni degli utenti attivi in Bt e che mi pare ne la delibera 84 ne l’allegato A70 Per quei punti la abbia resa vigente.

    Lo strumento per la prova suddetta ha un costo che si aggira intorno ai 15.000 euro e non e’ reperibile in commercio prima di 3/4 settimane e le ditte che potrebbero eseguire la prova si contano sul palmo di una mano.
    Quindi vorrei sapere se tale prova in campo e’ un onere del produttore, o dei suoi tecnici o dell’installatore dell’impianto ? Oppure e’ l’ente distributore che verifica con suoi mezzi e uomini che l’impianto e’ realizzato con dispositivi conformi alle normative e delibere sulla base delle dichiarazioni dei costruttori e tarate secondo quanto richiesto dal distributore?
    Inoltre se non fosse dovuta la prova come procedere con il distributore che ne fa esplicita richiesta?
    In attesa di un vs. Cortese riscontro in merito
    Cordiali saluti

    Per.ind. Marras Matteo
    3921172622

  2. Ciao Matteo, per quanto riguarda la CEI 0-16, la stessa dovrebbe essere modificata come indicato dalla delibera 84/2012, quindi può darsi che qualcosa ancora manchi, e che non ci sia perfetta corrispondenza tra quanto chiede la delibera 84/2012 e l’allegato A70. Questi due documenti dovrebbero infatti portare ad una revisione della CEI 0-16 (e anche della 0-21). Purtroppo NON è il distributore che deve fare quella prova, ma il tecnico o l’installatore. Per qusanto riguarda lo strumento credo che il prezzo che hai detto sia eccessivo, lo strumento dell’Isa e quello della Chauvin Arnoux costano sui 5.000 euro. In ogni caso ti dico la mia tra le righe. Lo strumento lo hanno pochissime persone, e gli impianti che vengono allacciati sono migliaia. A buon intenditore……. io stavo per comprare lo strumento, ho chiesto in giro chi sta facendo queste verifiche, e quando ho sentito le risposte non l’ho più comprato, non vorrei essere l’unico a spendere 5.000 euro. Di fatto nella CEI 0-21 è chiaramente indicato che si deve consegnare file della cassetta di prova relè, ma di fattpo Enel non lo chiede. Infine prima di comprare lo strumento, io aspetterei almeno la revisione delle CEI 0-16 e delle CEI 0-21

  3. Ciao Stefano …grazie per la tua risposta, ma io intendevo sottolineare che ad oggi nulla è dovuto…….ai sensi delle norme. Se enel lo richiede sta commettendo un abuso.
    Che la CEI 0-21 per gli utenti attivi in BT possa entrare in vigore a fine giugno è stabilito dalla norma stessa ” sei mesi dopo il 23.12.2011″.
    Confermo che la CEI 0-16 che regolamenta le connessioni in MT non prevede che prove per i costruttori (allegato E).
    Io penso che una volta che le norme verranno modificate l’enel avrà diritto di richiederla……ma prima no.

  4. Ciao Matteo, la questione che sollevi non è da poco, ne abbiamo parlato anche nell’ultimo convegno Bolognese di Tuttonormel, dove alcune persone hanno sollevato gli stessi dubbi che hai tu, in quanto stavano circolando bozze di regolamenti di esercizio Enel con prescrizioni di rispetto delle CEI 0-21. Di fatto la risposta di Carrescia (che subito mi ha destato perplessità ma che poi ho condiviso) è che proprio perchè la CEI 0-21 non è in vigore Enel può fare ciò che vuole, la rete è sua, e in mancanza di normativa può richiedere il rispetto di alcune prescrizioni. Il fatto che siano sulla CEI 0-21 non vuol dire che Enel stia anticipando la norma, ma finchè non c’è norma, Enel fa ciò che crede. E’ quando la norma entra in vigore che Enel non può più “sgarrare”. Io condivido questa posizione, cosa ne pensi ?

  5. Io ho scritto anche all’autorità per energia ponendo il quesito….ma non ho ancora avuto risposta.
    Io suddivido il problema in 2: impianti connessi o da connettere in MT (a cui si applica la CEI 0-16) e impianti da connettere in BT dopo il 31/03/2012.
    Mentre sappiamo che per i secondi esiste una norma ( CEI 0-21) che entrerà in vigore il 1/07/2012 che prevede vari aggiornamenti per gli utenti attivi Enel ha facoltà di anticipare.
    Ma non può anticipare una norma futura che non e’ stata ancora scritta!!!!!!! E’ qui il nocciolo della questione.
    Enel non e’ soggetto normatore!!! Per la media vige la una ed sola CEI 0-16 che prevede le prove del solo allegato E !!!!!
    Vorrei far notare che per gli impianti già connessi in MT > 50 kwp e che si adeguano al 30 giugno l’ente distributore dovrà dare un bonus che decresce nel tempo……… Non e’ che richiedendo la prova con cassetta relè (che costa un cifra!!! E non disponibile da parte dei costruttori prima di 3/4 settimane) si voglia allungare i tempi? E se per colpa di questa prova in campo su PG e relativo DG e PI e relativo DDI invece che allacciare a giugno passo a luglio con relativa tariffa GSE?
    Ho scritto a Ing.Carrescia mi ha risposto in maniera tombale:

    ——————————–

    Per gli impianti connessi alla rete MT, l’attuale regola tecnica per la connessione (CEI 0-16) non richiede tale prova e il Distributore non ha titolo per imporla.
    Al contrario, per gli impianti connessi alla rete BT, fino all’entrata in vigore della norma CEI 0-21 agli utenti attivi (1/7/12), valgono le indicazioni del Distributore locale (il quale dunque è libero di anticipare le richieste previste dalla norma CEI 0-21).

    Con i migliori saluti.
    ——————————–

    Stefano aiutami a diffondere la notizia.
    Fammi sapere nella tua zona Enel come sta procedendo.
    Grazie

  6. Ciao Matteo, prima di tutto mi scuso perchè ho riletto i precedenti interventi, e mi era sfuggito che il nocciolo della questione era l’allacciamento alla rete MT e le CEI 0-16. Detto questo quanto dice Carrescia (e quanto tu stesso hai ribadito) non è discutibile, quindi Enel non ti può chiedere prove non previste dalle CEI 0-16. Al momento non ho impianti in connessione in MT, ma ho parlato oggi con colleghi della zona di Ferrara e di Milano che hanno il tuo stesso problema, con impianti in MT e richiesta delle prove. Il problema grosso, ma molto grosso è quello che si rischia di perdere tempo, e a cavallo del semestre la cosa è davvero pericolosa. Hai parlato con qualcuno in Enel o hai scritto qualcosa facendo presente che la prova non è richiesta dalla CEI 0-16 ?

  7. Assolutamente si.
    Ti allego email girata poco fa alla autorità che ho postato nel primo intervento:

    Reinoltro quanto già inviato il 23 maggio chiedendo un vostro parere in merito.
    Da email di risposta ai quesiti posti anche al distributore di rete locale, sembrerebbe che le richieste siano imposte dalla divisione ingegneria di Roma di enel distribuzione.
    Gli operatori del settore sono nella più totale incertezza operativa.
    La norma da applicare e’ la CEI 0-16 che ripeto non prevede la prova con cassetta  rele’ in campo, ma prove ai costruttori delle apparecchiature di protezione secondo quanto previsto dall’allegato E della stessa.
    Ho avuto conferme in merito anche da colleghi sicuramente più autorevoli di me che ci leggono in copia.
    Ritengo non sia lecito legare la data di fine lavori ( quindi l’entrata in esercizio dell’impianto) oppure la data di adeguamento alla delibera 84 e relativo allegato A70 alla acquisizione da parte del distributore di rete di una verifica in campo con cassetta relè che oltretutto non e’ prevista per norma.

    Certo di un vs. Riscontro in merito
    Distinti saluti

    Inizio messaggio inoltrato:

    Da: Marras Matteo
    Data: 23 maggio 2012 23:14:14 GMT+02:00
    A: “ti.aigrene.atirotua@apfatinu
    Oggetto: Richieste da parte di Enel distribuzione allaccio FV in MT

    Scrivo in merito a dei dubbi che ho relativamente all’obbligo del  produttore di consegnare ad Enel distribuzione  in sede di comunicazione fine lavori Per la connessione entro il 30 giugno ca. della dichiarazione sostitutiva per la verifica della SPI ( costituita da PI associata ad un DDI con bobina di minimA tensione) collegata in bt con allaccio del’impianto in MT.

    Il distributore di zona, nei suoi modelli da allegare al regolamento di esercizio chiede che si certifichi che vengano verificate tramite opportuna cassetta relè ( in campo) le tarature e i tempi di intervento della suddetta SPI.
    Premetto che l’impianto e’ stato dotato come previsto dall’allegato A70 di protezione 59N e relativi TV e che gli inverters rispettano ugualmente le prescrizioni.( paragrafi 5 e 8)

    Il dubbio e’ relativo al fatto che nella norma CEI 0-16 ( che regolamenta le connessioni in MT) non se ne fa menzione.
    Sarebbe previsto (quando entrerà a regime) dalla CEI 0-21 che regolamenta le connessioni degli utenti attivi in Bt e che mi pare ne la delibera 84 ne l’allegato A70 Per quei punti la abbia resa vigente.

    Lo strumento per la prova suddetta ha un costo che si aggira intorno ai 15.000 euro e non e’ reperibile in commercio prima di 3/4 settimane e le ditte che potrebbero eseguire la prova si contano sul palmo di una mano.
    Quindi vorrei sapere se tale prova in campo e’ un onere del produttore, o dei suoi tecnici o dell’installatore dell’impianto ? Oppure e’ l’ente distributore che verifica con suoi mezzi e uomini che l’impianto e’ realizzato con dispositivi conformi alle normative e delibere sulla base delle dichiarazioni dei costruttori e tarate secondo quanto richiesto dal distributore?
    Inoltre se non fosse dovuta la prova come procedere con il distributore che ne fa esplicita richiesta?
    In attesa di un vs. Cortese riscontro in merito
    Cordiali saluti

    Per.ind. Marras Matteo
    3921172622

  8. Matteo hai fatto il massimo, credo che una risposta ti sia dovuta, e ti prego nel caso arrivasse di darcene notizia, in modo da farla diventare pubblica.
    Ti ringrazio inoltre per il contributo che stai dando

  9. Sulle prove su Dg nuovo e a CEI 0-16 e conforme allegato A70 finalmente hanno letto e hanno fatto marcia indietro…… Sulla PI ancora resistono……ma per poco!!!!

  10. Salve, intervengo nella discussione perchè ho lo stesso problema. Da quello che ho potuto capire studiando le norme:
    – in MT la prova dei tempi di intervento per il complesso PG+DG sia richiesto solo per adeguamenti (impianti che pagano il CTS) dove un relè nuovo sia affiancato ad un interruttore MT esistente;
    – in MT la prova dei tempi di intervento per il complesso PI+DDI non sia richiesto dalla CEI0-16 (almeno fino a quando non sia pubblicata la nuova versione aggiornata con le disposizioni dell’allegato A70 di Terna);
    – in BT la CEI0-21 richiede, all’allegato A, delle “prove di verifica in campo” per il solo SPI (cioè per il solo relè, non per il complesso relè+interruttore); questo va in contrasto con quello che richiede Enel, cioè appunto la verifica del tempo di intervento del complesso relè+interruttore. L’installatore sarebbe quindi “a posto”, a mio avviso, se il costruttore del relè rilasciasse un test report che riporti i risultati delle prove richieste all’allegato A della CEI0-21.

    Vorrei un vostro parere su questo, grazie!

    1. Ciao Matteo, per quanto riguarda i primi due punti non posso che sottoscrivere, da quello che ho capito è proprio come dici. Per quanto riguarda l’SPI in BT dal primo luglio Enel si dovrà adeguare e dovrà rinunciare a chiedere cose diverse da quanto prescrive la CEI 0-21 (finalmente aggiungo): Comunque i produttori di relè dovranno produrre i documenti che hai giustamente indicato anche tu (allegato A), ma nella bozza di regolamento di esercizio la CEI 0-21 richiede la prova sul campo dell’intervento della protezione di interfaccia, tramite cassetta relè. Quindi quella va fatta in aggiunta alle prove di tipo cui saranno sottoposte le PI dai costruttori per l’omologazione CEI 0-21.

  11. Insomma pare non esserci scampo, per impianti in bt sopra i 6 kW ogni installatore dovrà eseguire i test dei tempi di intervento di 8 soglie (4 di tensione e 4 di frequenza) del relè PI… che assurdità.
    Soprattutto, nel momento in cui io tecnico abilitato certifico sotto la mia responsabilità che ho eseguito le tarature in modo corretto, e fornisco i test report delle prove tipo eseguite dal produttore del relè, mi sembra irrispettoso della mia professionalità chiedermi di eseguire ulteriori test… come dire, siamo proprio sicuri che tutto sia stato tarato e collegato correttamente?… e stiamo parlando di impianti in bt anche di potenze di pochi kW… tra poco ci chiederanno di certificare che le prove sul campo siano state eseguite correttamente…
    Scusate il tono polemico, ma come sempre in Italia si chiude un occhio o 2 sulle cose importanti e poi per queste cose si è bravi a complicare la vita a chi lavora…

    1. Io la penso come te, e sono polemico come te, non ha senso chiedere quelle verifiche, nel momento in cui io certifico che le tarature sono quelle, non capisco perchè uno strumento certificato in laboratorio debba essere provato anche sul posto. Non ha senso, anche perchè potrebbe funzionare oggi e domani no. Io comunque vado avanti per la mia strada (che puoi immaginare quale sia) e finchè Enel non mi hciede il file della cassetta prova relè………;-)

  12. Vi informo che stamane ho ricevuto risposta dall’aeeg.
    La prova per allacci in mt non deve essere richiesta fino al 31/12/2012.
    Stamane via fax Enel Roma ha ricevuto la risposta al mio quesito.
    Saluti per.ind. Matteo Marras

    1. Matteo cortesemente ci puoi postare la risposta AEEG visto che Enel dalle ns parti fa finta di non sentire ?

      Grazie

    1. Ciao Matteo, se vai nella sezione contatti del mio portale ci sono le mail, sia quella del portale che la mia personale 🙂

      1. Purtroppo Gianluca chi me l’ha inviata non mi ha autorizzato a farlo, ma in ogni caso dice semplicemente (inviata ad Enel e CEI) che nessuna norma obbliga alla prova in campo e nessuno ha motivo per chiederla. Dice anche che si dovrà valutare se la prova si ritiene necessaria, e apportare gli opportuni correttivi alla CEI 0-16

  13. Ciao Stefano,
    non vorrei dire una cosa sbagliata, ma nel regolamento di esercizio in parallelo con rete BT è richiesta la verifica dell’SPI in due modalità: “Verifica delle regolazioni del sistema di protezione di interfaccia (tramite cassetta di prova su SPI esterni, autotest su SPI integrati)”, tutti gli inverter che ho montato hanno sempre la funzione autotest.

    Sto progettando un impianto di 8,4 kWp con un inverter da 6 kW ed uno da 2 kW (entrambi conformi CEI 0-21 e A70 ) collegati su due linee L1 e L2, è sufficiente fare l’autotest di entrambi gli impianti per poter serenamente rilasciare il certificato di conformità?

    Grazie.
    Stefano.

    1. Credo proprio di no Stefano, oltre i 6kw occorre la protezione di interfaccia esterna e quindi il test con cassetta relè.

  14. Gentilmente potresti indicarmi dove viene indicata questa specifica tecnica, perché io non sono riuscito a trovarla.

    Grazie in anticipo.

    Stefano

    1. Ciao Stefano, la norma CEI 0-21 dice al paragrafo 8.6.2 che oltre i 6kW il sistema di protezione di interfaccia deve essere costituito da un relè dedicato. L’Allegato A della stessa CEI 0-21 indica che devono essere eseguite (olre alle prove di tipo, alle quali pensa il costruttore) le prove sul campo, cosi come indicato nel nel regolamento di esercizio del distributore (come da fac simile della norma CEI 0-21 pagina 140).

  15. Chiedo scusa…è pur vero che la CEI 0-21 al par. 8.6.2 richiede un relè dedicato facente funzione di SPI per impianti con P>6 kW, tuttavia ciò contrasta con quanto indicato al par. 8.2.2 in cui (testuale) “…in deroga a quanto richiesto al precedente capoverso, per impianti di P complessiva fino a 20 kW è ammesso che siano presenti fino a 3 DDI distinti, CIASCUNO CON LA PROPRIA PI, sprovvisti di funzionamento in logica OR…”. Il limite per un SPI dedicato è quindi 6 kW oppure 20 kW?

    1. Ciao Moris, non è scritta benissimo e hai ragione. Ma quando la CEI 0-21 (e la stessa cosa era scritta nella guida Enel che abbiamo usato fino a qualche mese fa) quando si parla di dispositivi di interfaccia con proprio sistema di protezione di interfaccia, si parla sempre di protezioni esterne. L’articolo che hai citato dice che gli impianti con più generatori devono avere un SOLO dispositivo di interfaccia, ma che in deroga fino a 20kW possono essere 3 (ovvero 3 magnetotermici ad esempio, con motore o bobina di sgancio) ognuno con il suo SPI. In teoria se hai 3 inverter da 5kW potresti usare 3 DDI ognuno con la sua SPI. Non chiedermi che senso abbia perchè per me non lo ha 🙂

  16. Scusate se insisto o ricalco alcuni aspetti, ma vorrei esportarvi una considerazione ed essere proprio sicuro prima di acquistare un relè esterno per un impiantino da 8 kWp (oltre 1000 euro in più sul costo).

    Ciò che mi aveva convinto sulla necessità di un relè di protezione esterno all’inverter per impianti di potenza > 6 kWp era il termine par 8.6.2. ” il sistema di PI deve essere realizzato tramite un dispositivo dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza complessiva ai 6 kWp” per cui il SPI e DI interno all’inverter non era idoneo, ma con la deroga espressa nel paragrafo 8.2.2.2 se effettuo un collegametno trifase con 3 inverter monofase per esempio tre inverter da 4 kWp ognuno su una linea in quel caso ho inserito 3 SPI ognuno con il proprio DDI senza funzionamento di logica OR … e posso evitarmi il relè esterno che aumenta il costo dell’impianto, infatti nella deroga non è specificato che i dispostivi devono essere “dedicati” ma possono essere integrati negli inverter.

    Ciao.
    Stefano.

    1. Ciao Stefano, credo non sia come dici tu, nell’articolo 8.2.2.2 la frase incriminata parla di “deroga” al capoverso precendente. Il capoverso precedente dice solo che puoi usare più dispositivi di interfaccia in logica OR. Poi nella parte di cui parli tu dice che in deroga fino a 20kW puoi evitare la logica OR.

    2. Dimenticavo Stefano, le protezioni di interfaccia costeranno molto meno, si vedono in giro prezzi sui 7-800 euro di listino, ma si compreranno con circa 300-350 euro

  17. Ciao mi chiamo Sandro e sono un progettista della provincia di Venezia, volevo soffermarmi su due cose importanti, e cioè:
    1) Dispositivi interfaccia non se ne trovano, e il loro costo varia dai 600 ai 800 euro, sentito i referenti di zona dell’ENEL, nemmeno loro sanno con precisione cosa si deve fare, penso che i responsabili Esercizio del’ENEL si stiano muovendo a livello nazionale.
    2) Le prove richieste dalle norme CEI 0-21, vengono effettuate con cassette prova relè tipo ISA RTS3, costano intorno i 15.000 euro, una cifra per gli installatori, comunque da esperienza acquisita all’ENEL come verificatore queste cassette non sono semplicissime da adoperare, il rischio è di impostare anche le tarature sbagliate, con tutto il rispetto che posso avere per installatori che usano poco le strumentazioni. Pertanto meglio sia effettuata da personale esperto. ll costo della prova su dispositivi in MT (CEI 0-16) costano dai 600 ai 700 euro, e sulla BT, ancora non si sa ma penso sulle 400/450 euro.
    3) Ci sono ditte europee che avrebbero in produzione e comunque già divulgato la Dichiarazione Sostitutiva, ma sembra che gli apparati devano ancora varcare i confini Italiani, sentito sempre gli ex colleghi dell’ENEL, la migliore e questo è anche un parer mio è la SPI-G4PF21-1 Austriaca della ditta Tele Haase, questo dispositivo è già implementato della opzione per il teledistacco secondo le CEI 61850 se non erro.

    1. Ciao Sandro, grazie per il prezioso contributo.
      1) la cassetta Chauvin Arnoux FTV400 o FTV300 costano meno 7-8.000 euro
      2) sulla difficoltà delle prove sono d’accordo, e la penso come te, ma è giusto che ognuno possa fare le verifiche nei limiti normativi del porprio raggio di azione, sul fatto che Enel si stia muovendo a livello nazionale è un bene, di fatto al momento la normativa (in evoluzione troppo rapida) impedisce di collegarsi alla rete. Mi gioco una cena con te, tra un po arriva una deroga sulle protezioni magari legata alla data di entrata in esercizio. Soluzione ? Enel allaccia, piomba il contatore su interruttore aperto e rilasacia i verbali di allacciamento. Appena si monta la centralina si spiomba il contatore.
      3) La Tele mi sembra buona, tieni presente che è ottima la Gavazzi NV021 (che poi è una Thytronic) e la Microelettrica scientifica in uscita a settembre (ottimo prodotto).

  18. Deroga già pronta basta firmarla, ovviamente devono trovare la persona che la firma.
    Sui dispositivi siamo tutti preoccupati perché ancora non abbiamo notizie i merito di chi sarà in grado di fornirli, sperando che poi vadano bene per un po’.
    Son d’accordo con te il migliore comunque rimane costruito dalla Thytronic, ditta che conosco bene, affidabilissima, da anni costruiscono cassetti relè per le cabine primarie Enel, hanno fornito buona parte della commessa relativa agli RG-DAT, per il telecontrollo e automazione della rete MT.
    Grazie della indicazione relativa alla cassetta Chauvin Arnoux.

    1. Speriamo la firmino. Domani pubblico le caratteristiche della Microelettrica Scientifica, fanno prodotti davvero interessanti 🙂 Grazie per le tue news (che su Newsenergia ci stanno benissimo) 😉

  19. Il bel paese! A quanto pare per allacciare 50kw in media non serve SPI esterna!
    Per un 6,0000001 kW in bassa si.
    Sarà che l’operaio ENEL sul palo resiste meglio alla MT!!
    Viva l’ITALIA!!!!

  20. Ciao a tutti,

    l’enel mi ha chiesto le foto della prova dell’autotest dell’SPI integrato all’inverter per un impianto < 6kW.
    devo fare le prove sul campo anche per un impianto di questa potenza?
    Mi potreste consigliate uno strumento economico per i test di piccoli impianti in bt?

    1. Ciao Gianluca. L’autotest è un test che fa l’inverter. Una opzione integrata di solito in tutti gli inverter di potenza minore di 6kW (anche su inverter sino a 20kW, ma ora non serve più su quelle taglie).
      Non esistono strumenti economici per i test in BT in quanto si tratta di test sulle protezioni di interfaccia, e gli strumenti costano oltre i 10.000 euro.
      Comunque nel tuo caso basta fare l’autotest (ammesso sino a 6kW per protezioni integrate negli inverter) e fare le foto al display durante le varie fasi e i vari test (Enel chiede le foto perchè lo prescrive la CEI 0-21).

  21. Salve a tutti, ammesso che si trovi un relè di interfaccia CEI 0 21, per impianti da 20 kwp è necessaria la prova per reperire i dati con una cassetta prova relè o c’è altro modo? Di solito le interfacce hanno anche un display che segnala le misurazioni, grazie!

    1. Non ci sono altri modi. La 0-21 prescrive la prova con cassetta rele. Le interfacce non hanno funzioni di prova.

  22. Grazie Stefano della celere risposta, in qualche preventivo enel ho questa dicitura: ” Pertanto, La informiamo che, qualora il Suo impianto di produzione fosse completato in data successiva al 30 giugno, lo stesso dovrà essere conforme alla suddetta Norma CEI 0-21. A tal fine farà fede la data di invio della comunicazione di fine lavori dell’impianto di produzione prevista all’art 10.6 del TICA. ”
    in questo caso visto che la fine lavori è stata presentata prima del 30.06 non dovrei avere problemi , invece l’enel mi cerca la prova con cassetta relè.

    1. Antonio ho la vaga impressione che siano preventivi un po vecchi, guarda cosa c’è scritto nel preventivo dell’impianto di cui stiamo parlando. La delibera diversamente da quanto scrive Enel parla SEMPRE di data di entrata in esercizio, anche io avevo scritto un articolo sul fatto che forse avrebbe fatto fede la data di invio della fine lavori, ma poi le varie interpretazioni dissero che si trattava di data di entrata in esercizio.

  23. Ciao Stefano , si sono preventivi vecchi però validi con fine lavori data in aprile 2012 e tempo di allaccio enel 90 gg lavori complessi ( quindi andiamo ad agosto), ma il preventivo non è documento ufficiale?
    Ho comunicato per iscritto all’enel tutto ciò e ancora sono in attesa di risposte, non riescono a darmi notizie , l’enel locale dice di aspettare risposte da parte dei superiori, ma queste risposte non arrivano….

    1. Ciao Antonio, dopo 90 giorni lavorativi Enel deve darti ufficialmente disponibilità ad allacciamento. Io ho avuto due casi come il tuo, loro dicevano che non avevano ricevuto fine lavori e accettazione preventivo e anche se io avevo ricevute PEC non ne volevano sapere. Sono andato nell’ufficio di zona e mi sono piantato là finchè non hanno trovato la PEC (che c’era). L’unica cosa da fare è andare nell’ufficio di zona, al telefono non risolvi nulla. Ovviamente devi essere certo di avere inviato tutti i documenti e che gli stessi siano a posto 😉

  24. CIAO STEFANO
    ho un dubbio seuno ha installato un inverter non conforme alla CEI 0-21 da oltre 6 kWp prima del 30 giugno 2012
    per un impianto da oltre 6 kWp. L’ enel non gliel’ha ancora messo in esercizio
    quindi deve installare anche il dispositivo d’ interfaccia conforme alla 0-21. A questo punto può mantenere quell’ inverter (che non è aggiornabile senza cestinarlo) e mettere il dispositivo d’ interfaccia conforme? che dici? pensi sia possibile? hai un riferimento normativo.
    Grazie infinite Ulisse

    1. Ciao Ulisse, non credo. Le apparecchiature devono essere conformi alla CEI 0-21. Il fatto è che l’interfaccia gestisce la verifica dei parametri di rete, ma è l’inverter che gestisce altre cose, come ad esempio la regolazione della potenza attiva (già prescritta dal 1 luglio se non sabglio). Quindi non credo si possa allacciare un inverter non conforme al periodo luglio-dicembre 2012.

  25. Ciao Stefano, ho avuto notizia sta mattina da un collega che collaboro che da ultime notizie ( e qui non vorrei crear panico), che non servirebbero più le prove sui dispositivi interfaccia conformi CEI 0-21, la circolare sembra proprio che sia di Teran, cosa strana visto che capi Zona e capi Esercizio dell’ENEL vogliono le prove fatte con apposita cassetta relè e sembrerebbe dovesse firmarle in professionista, cosa vero o cosa falso? Una cosa posso dire che sarebbe giusto che le cassette prova relè fossero adoperate, pertanto le prove effettuate da personale qualificato, siccome non son prove semplici e all’ENEL tali prove vengono fatte da personale altamente qualificato!
    Grazie

    1. Ciao Sandro, io al momento non ho notizia di questa cosa. Spero che ci sia un po di chiarezza, perchè io ho in ordine la cassettà di prova relè, come tanti colleghi, e non vorrei ritrovarmi con un’ apparecchiatura da 12-15.000 euro che non serve più a nulla. Mi informo. In ogni caso la CEI 0-21 prescrive la prova in campo con cassetta relè.

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