Alcune rilevanti novità contenute nel Decreto Legge (ancora da approvare) che contiene indicazioni sulle detrazioni fiscali e anche le norme di recepimento della Direttiva europea 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell’edilizia, riguardano gli installatori e manutentori di impianti quali in particolare caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore.
Il DLgs 28/2011 aveva introdotto all’articolo 15 indicazioni relative alla qualifica professionale (leggi l’approfondimento) per le attività di installazione e manutenzione sopra indicate, nonche dei requisiti necessari per poter svolgere tali attività, ovvero quanto richiesto alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, seguiti da un periodo di inserimento in un’impresa del settore;
c) titolo o attestato di formazione professionale, previo periodo di inserimento in un’impresa del settore (dal 1 agosto si intendevano rispettati se l’attestato veniva conseguito secondo le nuove modalita del DLgs 28/011, ovvero tramite i corsi di formazione).
Tali requisiti sono quelli richiesti dal DM 37/08 per installare impianti negli edifici (impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, del gas, ascensori e antincendio). Requisiti che il DLgs 28/2011 aveva esteso anche agli impianti a fonti rinnovabili. La bozza del decreto in approvazione, introduce alcune modifiche che lasciano più spazio anche a chi non ha titoli di studio come richiesto dal DM 37/08, ma ha esperienza acquisita nell’arco di almeno tre anni, alle dipendenze di un’impresa abilitata nel ramo degli impianti da fonti rinnovabili, come da lettera D dell’articolo 4 del DM 37/08 che elenca appunto i requisiti professionali.
Lettera d)
Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1
Dalla lettura del comma 2 del decreto in approvazione, pare che comunque tutti i soggetti sopra indicati, debbano aderire ad un programma di formazione. Infatti si legge che entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell’allegato 4 (del DLgs 28/2011), attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il comma 2 dell’articolo 15 del DLgs 28/2011, che indicava i requisiti della lettera c come rispettati se (dal 1 agosto 2013) i corsi di formazione fossero stati conseguiti in base alle modalità delll’allegato 4 del DLgs stesso, è stato sostituito da un comma che parla genericamente del fatto che Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Stiamo parlando di un decreto in approvazione, quindi alcuni dettagli potrenbbero non essere definitivi.
Scusa Stefano,
ma l’obbligo di formazione è valido anche per chi è in possesso di laurea tecnico-scientifica, o solo per chi rientra nella lettera d) del tuo articolo?
Grazie come e più di sempre 🙂
Ciao Alessandra, l’articolo 15 del DM 28/2011 è uno di quelli che ho capito di meno in generale nella mia esperienza lavorativa 😉
In ogni caso remo contro quello che stanno dicendo tutti i siti e portali del settore, i quali ritengono che i corsi debbano essere fatti solo da chi ha i requisiti di cui alle le lettere c e d.
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A me non pare che sia così e mi spiego.
L’articolo 15 del DLgs 28/2011 diceva (abbrevio per facilitare il tutto):
– comma 1: possono installare impianti i soggetti che hanno i requisiti di cui alle lettere a, b, c
– comma 2 i requisiti di cui alla lettera c sono rispettati etc etc etc (corsi di formazione)
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Però il nuovo decreto indica che i due commi di cui sopra sono SOSTITUITI dai nuovi commi i quali dicono (continuo ad abbreviare):
– comma 1 possono installare impianti i soggetti che hanno i requisiti di cui alle lettere a, b, c, d (aggiunta la lettera d)
– comma 2 entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione….etc…..etc….
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Mi pare che la cosa sia cambiata, nel comma 2, non si parla più del fatto che i requisiti di cui alla lettera c si intendono rispettai se vengono fatti i corsi, ma dice genericamente che verrano istituiti corsi di formazione
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Non so come la pensi
Prova a leggere alternativamente, o insieme l’articolo 15 del DLgs 28/2011 e l’art. 17 del nuovo decreto
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Decreto DLgs 28/2011
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Bozza nuovo decreto
Sinceramente il nuovo decreto non l’ho letto, ho letto solo il 28/2011 e lì mi sembra riferito solo alla lettera c) e d).
Provo a leggere il nuovo decreto e ti dico la mia opinione.
Grazie 🙂
Ok, il DLgs 28/2011 non faceva riferimento alla lettera d.
Tieni presente che i due commi del decreto in bozza sostituiscono i commi del DLgs 28/2011 😉
Però potrei aver capito male io, non sarebbe la prima volta 😉
Io interpreto così: il vecchio decreto prevedeva che potesse installare solo chi avesse soddisfatto il requisito di cui al comma c) del DM 37/08:
titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’art. 1, comma 2, lettera d), è di 2 anni;
quindi chi aveva conseguito abilitazione alla installazione DM 37/08 con i requisiti d) non poteva installare FV.
Inoltre chi aveva conseguito abilitazione con c) aveva onere del corso di aggiornamento dal 1 di agosto 2013.
Il nuovo decreto esclude dal corso c) ed estende il corso di formazione anche a d).
Leggendo al volo…..
Ciao Matteo, questa volta dissento (capita raramente che non andiamo d’accordo).
A mio avviso non possiamo leggere i nuovi commi pensando ai vecchi, i commi del decreto in bozza sostituiscono i precedenti, quindi vanno letti da soli, i vecchi non esistono più.
Leggendoli da soli io capisco che non si fa più distinzione tra requisiti di cui alla lettera a,b,c,d.
Vengono elencati tutti e poi al comme 2 si parla di corsi, non specificatamente per i requisiti delle lettere c e d.
mmmm ……… sapete come la penso ….. anche l Enea Regioni e Province devono lavorare ……..
cmq cerco di essere sintetico …..
1) in ogni caso si tratta di nuove abilitazioni (a parte discorso lettera D che cmq probabilmente verrà attribuita d’ufficio)
2) se il responsabile tecnico di un impresa installatrice è un ingegnere che corsi gli vogliamo far fare ? il corso dell Enea ?
3) i corsi sono per gli idraulici che vogliono diventare elettricisti o viceversa (scelta consigliabile) consigliabile anche per l’ingegnere (previo corso)
spero possiate interpretare il mio pensiero anche se oggi sono in vena humor inglese
Saluti
Concordo, non sono le lettere del DM 37/08 che fanno di un uomo un professionista.
Frequento da anni corsi e controcorsi, e molti di quelli che fanno i corsi avrebbero bisogno di fare dei corsi 😉
Anche io sono in vena di humor, non mi pagano le fatture quindi la prendo in ridere 😉
Salve,
avrei bisogno di un vostro parere in merito:
il comma 1 dell’art. 15 del d.lgs 28 del 2011 cita: “La qualifica professionale per l’attività di installazione e di…., di sistemi solari fotovoltaici…è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo”, mentre il comma 2 dello stesso articolo riporta: “A decorrere dal 1° agosto 2013, i requisiti tecnico professionali di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c) del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 si intendono rispettati quando:
a) il titolo di formazione professionale è rilasciato nel rispetto delle modalità di cui ai commi 3 e 4 e dei criteri di cui nell’allegato 4 e attesta la qualificazione degli installatori;
b) il previo periodo di formazione è effettuato secondo le modalità individuate nell’allegato 4.
Stando a quanto sopra riportato, un installatore che possiede la lettera a) del dm 37/08 non deve fare nessun corso! Interpreto male la legge? Grazie a chi voglia rispondermi, saluti a tutti
il link del decreto 28/2011 è: http://www.acs.enea.it/doc/dlgs_28-2011.pdf
Secondo l’opinione prevalente, che ha sicuramente più valore della mia personale, un installatore che già possiede i requisiti di cui alla lettera a) è già a posto come dici tu, in base a quanto scritto nel DM.
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Però se leggiamo la modifica io ho dei dubbi, che ho espresso sopra parlando con Alessandra. Ma possibile che le associazioni di categoria, le Camere di Commercio non sappiano nulla ?